Giudice Sportivo semifinali playoff: stangata Catania, fermato Tascone (Salernitana)

Giudice Sportivo semifinali playoff: stangata Catania, fermato Tascone (Salernitana)TMW/TuttoC.com
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di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 28 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 MAGGIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali dei Play Off i sostenitori delle Società CATANIA, SALERNITANA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETA'
AMMENDA € 4.000,00

CATANIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50% dei 2800 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, due minuti prima dell’inizio della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa un minuto;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, dieci petardi nel recinto di gioco, otto fumogeni sul terreno di gioco, ventitré fumogeni nel recinto di gioco, tredici bottigliette aperte e semipiene nel recinto di gioco e quattro sul terreno di gioco, cinque lattine di alluminio aperte e semipiene, di cui tre nel recinto di gioco e due sul terreno di gioco; il lancio di petardi e di fumogeni costringeva l’Arbitro a sospendere la gara per sei minuti. 
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati), ritenuta la continuazione, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed.).



AMMENDA € 400,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. sei seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. le reti che dividono il Settore dal terreno di gioco;
3. parti dei servizi igienici loro riservati.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TASCONE MATTIA (SALERNITANA)

AMMONIZIONE (I INFR)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)
MOLINA JUAN IGNACIO (SALERNITANA)
BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA)
CRESPI VALERIO (UNION BRESCIA)
MARRAS MANUEL (UNION BRESCIA)
RIZZO ALBERTO (UNION BRESCIA)