Giudice Sportivo, squalificati Modesto e Lopez. Inibizione per Lovisa

27.02.2024 16:30 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, squalificati Modesto e Lopez. Inibizione per Lovisa
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 26 e 27 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23, 24, 25 e 26 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nova giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CARRARESE, CESENA, CROTONE, FOGGIA, JUVE STABIA, LATINA, L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI, RECANATESE, SESTRI LEVANTE, SPAL, SORRENTO, TARANTO, TRIESTINA, VIRTUS FRANCAVILLA
e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.500,00

POTENZA A) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, i suoi raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto, facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto in attesa che venisse recuperato un pallone utile alla ripresa del gioco; B) per avere, dopo la verificazione dei fatti sub A), i suoi raccattapalle ritardato la ripresa del gioco, restituendo il pallone in modo lento, non adempiendo agli inviti formulati dal commissario di campo, così provocando la reazione dei componenti della panchina avversaria e creando un clima di tensione con i tesserati avversari; C) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati dietro le ringhiere all’altezza della linea mediana, dal 4° minuto del secondo tempo in poi, in occasione dell’espulsione di un proprio giocatore, proferito numerose frasi offensive e minacciose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 e per aver indirizzato numerosi sputi verso quest’ultimo attingendolo più volte sulla testa, sulle spalle e sulle scarpe.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutata la particolare odiosità delle condotte poste in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00

FOGGIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%) posizionati nel Settore Curva Sud, al 12° minuto del primo tempo, per dieci volte, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta tenuta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1.all’ 11° e 62° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 62° e 86° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

CASERTANA A) per l’indebita presenza, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, e al termine della gara, di soggetti identificati e non identificati ma riconducibili alla Società nel recinto di gioco per festeggiare con la propria Squadra; B) per indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi di numerosi soggetti non identificati ma riconducibili alla società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 46° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per l’indebita presenza, a fine partita, di un soggetto non identificato, all’interno del recinto di gioco nella pista di atletica il quale, mentre era in corso una contestazione da parte della tifoseria a carico del Presidente del Pescara, si dirigeva verso la recinzione facendo gesti provocatori verso i tifosi determinando così, con tale condotta, la reazione degli stessi che si avvicinavano alla vetrata e lanciavano una bottiglietta d’acqua nel recinto
di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

JUVE STABIA
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell’Arbitro; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, acausa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. durante l’ingresso in campo delle squadre, due fumogeni nel recinto di gioco e due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all'8°minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere acceso, al 1°, 3° e 25° minuto del primo tempo e al 20° e 44° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel proprio Settore provocando la bruciatura di sei seggiolini. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura dei seggiolini e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

ATALANTA U23 per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 ED EURO 500,00 DI AMMENDA

LOVISA MATTEO (JUVE STABIA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024

LOLAICO GIUSEPPE (POTENZA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica manifestando dissenso nei loro confronti e sbattendo a terra una cartellina che teneva in mano in segno di protesta. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
 

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024

D'AGOSTINO GIUSEPPE (CASERTANA) per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria
Squadra, fatto accesso indebitamente nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e per aver percorso la pista d’atletica a ridosso della Tribuna Centrale per festeggiare la segnatura della rete e incitare il pubblico presente. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si
recava davanti agli spogliatoi e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti, per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

AMMENDA € 500,00

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE) per avere tenuto un comportamento non corretto, in quanto forniva all'Allenatore ARCERI SIMONE le indicazioni tecniche comunicategli dall’Allenatore squalificato LOPEZ GIOVANNI, sia mediante l’ascolto di messaggi vocali tramite il proprio cellulare che verbalmente, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria Squadra, si alzava dalla panchina e si dirigeva verso i componenti della panchina avversaria ponendo in essere gesti provocatori nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SALA ALBERTO (GIANA ERMINIO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava reiteratamente pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE) per avere, durante l'incontro, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite dalla Tribuna, sia mediante l’uso di un telefono cellulare che verbalmente, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. In particolare, il Sig. LOPEZ GIOVANNI comunicava con il Sig. PERACCHI IVANO il quale, a sua volta, riportava le indicazioni direttamente all’Allenatore ARCERI SIMONE. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

ARCECI SIMONE (ALBINOLEFFE) per avere ricevuto, per il tramite del dirigente PERACCHI IVANO disposizioni tecniche dall'Allenatore LOPEZ GIOVANNI nonostante fosse squalificato, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,  valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).