Giudice Sportivo, stangata per Pandolfi: tre giornate di squalifica

28.03.2023 19:30 di Antonino Sergi   vedi letture
Giudice Sportivo, stangata per Pandolfi: tre giornate di squalifica
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PANDOLFI LUCA (JUVE STABIA) per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARGINEAN IULIUS ANDREI (NOVARA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).
BIONDI KEVIN (RIMINI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva nella parte bassa della caviglia con la gamba protesa, con i tacchetti esposti e con intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).
DE NUZZO GABRIELE (FERMANA) per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza la possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate le modalità della condotta e valutato che non si sono verificate conseguenze dannose.
DI NOIA GIOVANNI (FOGGIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con il braccio al collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 200 DI AMMENDA
PEZZELLA SALVATORE (TRIESTINA) 211/645 per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel contendere il pallone ad un avversario alzava il braccio in maniera pericolosa colpendolo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell'azione compiuta, e dall'altro, l'assenza conseguenze dannose a carico dell'avversario e le scuse porte dal calciatore dopo avere compiuto il gesto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LORA FILIPPO (TORRES) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto a gioco in svolgimento si alzava dalla panchina e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose e offensive togliendosi il fratino e lanciandolo sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4,13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO V.)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
LAEZZA GIULIANO (REGGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
TITO FABIO (AVELLINO)
SILVESTRI LUIGI (CESENA)
BOCALON RICCARDO (MANTOVA)
TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
MUNGO DOMENICO (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FROSININI RUGGERO (ALBINOLEFFE)
BARBA GIANLUCA (ARZIGNANO V.)
D’ANGELO SONNY (AVELLINO)
MOLLA MARCO (IMOLESE)
PADELLA EMANUELE (MANTOVA)
STARITA ERNESTO (MONOPOLI)
GONZI JURI (PIACENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DUBICKAS EDGARAS (PORDENONE)
ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE (SANGIULIANO)
FRASCATORE PAOLO (TURRIS)