Giudice Sportivo, un turno di stop per Lucarelli. Inibito Criscitiello
Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 agosto e del 1° settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
“GARE DEL 28, 29, 30 E 31 AGOSTO 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 8/15 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, GIUGLIANO, MONOPOLI, PERUGIA, RAVENNA, SAVOIA e SPEZIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, durante la gara, otto petardi e quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
SAVOIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’85% dei 979 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato: 1. al 1°, 8° e 72° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte; 2. al 3° minuto della gara, un altro coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. tra il primo e secondo tempo, un petardo indirizzato verso il Settore avversario che esplodeva nella zona cuscinetto priva di spettatori, senza conseguenze; 2. al 98° minuto della gara, un fumogeno, indirizzato verso il Settore avversario che esplodeva nella zona cuscinetto priva di spettatori, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B) ritenuta la 8/16 continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TORRES per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di cinque minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CARPI A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d’acqua e tre bicchieri pieni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 25, comma 3 C.G.S. con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
FOGGIA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
JUVENTUS NETX GEN per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in 8/17 applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).
OSTIAMARE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
SORRENTO in quanto un proprio sostenitore, al 18° minuto del primo tempo, in occasione della revisione FVS da parte dell’Arbitro si posizionava a cavalcioni sulla balaustra del Settore Distinti, protendendosi verso il terreno di gioco e proferendo frasi gravemente offensive nei confronti dei Collaboratori della Procura e della Quaterna Arbitrale (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CONDO' LUIGI (LATINA) perché faceva ingresso sul terreno di gioco, avvicinandosi all’Arbitro e proferendo nei suoi confronti una frase offensiva. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 SETTEMBRE 2026
CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE) a seguito della segnatura di un gol da parte della propria squadra e a fronte delle provocazioni di alcuni tifosi locali, lo stesso, posizionato nella Tribuna VIP, reagiva tenendo a sua volta un atteggiamento provocatorio e di sfida; tale comportamento scatenava una dura contestazione da parte dei suddetti sostenitori, rendendo necessario l’intervento del Vice DGE per normalizzare la situazione (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DELLA ROCCA GIANLUCA (FOLGORE CARATESE) a seguito della segnatura di un gol da parte della propria squadra, esultava in modo provocatorio rivolgendosi verso i sostenitori situati in Tribuna e proferendo per due volte una frase offensiva; inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco, reiterando l’atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori locali.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUCARELLI CRISTIANO (LIVORNO) perché protestava nei confronti di una decisione arbitrale colpendo con un pugno la propria panchina (r. IV Ufficiale).
CAZZAMALLI ALESSANDRO (PERGOLETTESE) per reiterate proteste contro una decisione arbitrale.
SPINELLI FERNANDO (SPEZIA) per essere uscito dalla propria area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria e per avere rivolto una frase irriguardosa nei confronti di un componente della stessa.
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