Giudice Sportivo: un turno a Rastelli, Menichini e Capuano

13.03.2023 18:40 di Matteo Ferri   vedi letture
Giudice Sportivo: un turno a Rastelli, Menichini e Capuano
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'
AMMENDA

€ 1000 JUVE STABIA per avere consentito a persona non autorizzata: di fare accesso sul terreno di gioco in occasione della segnatura della rete della Squadra di casa; di fare accesso in più occasioni nel recinto di gioco; di fare accesso nelle aree riservate dove operano i Rappresentanti della Procura e il Commissario di Campo; di rivolgersi in maniera irriguardosa nei confronti del Commissario di Campo al termine della gara e durante la redazione dei verbali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 ACR MESSINA per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 10° minuto del primo tempo, lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco un petardo di forte intensità, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 40° e 42° minuto del secondo tempo, tre fumogeni di cui uno nel rettangolo di gioco, senza conseguenze; 2. a fine gara, sul terreno di gioco una bottiglietta d’acqua, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c. supplemento r.c.c.).

€ 500 GIUGLIANO per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all'interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., supplemento r.c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 300 POTENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Ovest, intonato, al 10° minuto e al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 300 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori del Taranto rientravano negli spogliatoi attraverso il tunnel, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa con tappo, senza colpire alcuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, alcuni dei suoi sostenitori (circa 20 ragazzini) occupanti la Curva Furlan scavalcato la recinzione accedendo sul terreno di gioco dove erano ancora presenti i giocatori di entrambe le squadre. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 300 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato le pareti dei bagni dei tifosi ospiti con scritte con pennarello indelebile di colore blu. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CARDELLI EDOARDO (PRO VERCELLI)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RASTELLI MASSIMO (AVELLINO)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire platealmente nei confronti di una sua decisione e, alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SPICUZZA AGOSTINO (GELBISON)
per avere, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava allo stesso e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti, contestando il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPUANO EZIO (TARANTO)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)