Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Abbate e Galderisi
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’11 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1500 FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato: 1. al 6° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), ripetuto per tre volte, al 9° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per un minuto, e al 10° minuto del secondo tempo (provenienza Curva Sud), ripetuto per tre volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari; 2. al 22° minuto del primo tempo (provenienza Curva Nord), per tre minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 1500 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, pari a circa 300 occupanti, per cinque volte, al 27° e 29° minuto del primo tempo, all’11°, 15° e 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Sanzione attenuata anche in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 600 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. 219/680 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 AVELLINO per avere i propri sostenitori occupanti il Settore Curva Sud intonato: 1. al 47° minuto del primo tempo, per tre volte cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari; 2. al 24° minuto del secondo tempo, per tre volte, e al 27° minuto del secondo tempo, ripetuto per oltre un minuto, cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria; 3. al 49° minuto del primo tempo intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 PESCARA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 16° minuto del secondo tempo, per la durata di circa due minuti, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.S.G. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 400 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta di plastica semipiena contenente acqua, senza arrecare danno a persone o a cose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed).
€ 400 GIUGLIANO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una pluviale e due seggiolini posti all'interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 400 PRO SESTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato quattro seggiolini posti all'interno della Tribuna del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 1 - nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro destinati; 2 - nell’avere aperto l'idrante antincendio presente in zona prossima alle scale di accesso agli spalti del Settore, sottratto la lancia antincendio presente all'interno di esso ed aperto il rubinetto dell'acqua. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 300 PRO PATRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una finestra del Bar sottostante la Curva Sud Settore Ospiti (ove erano presenti circa settanta sostenitori). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 CROTONE per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, al 31° minuto del secondo tempo, intonato, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 200 PADOVA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, al 20° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 100 TRIESTINA per avere i propri sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 20° ed al 55° minuto della gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
VALOTI ALADINO (ALBINOLEFFE) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato già richiamato, esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
LOVISA MATTEO (PORDENONE) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023
SERVALLI ROBERTO (ALBINOLEFFE) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato già richiamato, esce intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 MAGGIO 2023
MARCO ARTURO ROMANO (VITERBESE) per avere, durante l’intervallo della gara, fatto accesso nell’area antistante gli spogliatoi e tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si avvicinava agli stessi e, con tono minaccioso, contestava il loro operato pronunciando frasi offensive nei loro confronti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato (referto arbitrale, r. proc. fed, r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 APRILE 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
AVARELLO ANTONINO (TRIESTINA) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Commissario di Campo, proferendo per due volte nei suoi confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le giustificazioni fornite dopo il termine della gara e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (r.c.c., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2023
ROMAIRONE GIANCARLO (TRIESTINA) per avere tenuto un comportamento non corretto trattenendosi, prima del termine della gara, all'interno del recinto di gioco, senza che fosse inserito in distinta gara, e rimanendo in tale posizione nonostante l'invito contrario rivoltogli al riguardo dal DGE. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti. (r.c.c.)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ABBATE MATTEO (PIACENZA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei componenti della panchina avversaria in quanto a gioco fermo si dirigeva con fare provocatorio verso gli stessi e pronunciava nei loro confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
GALDERISI GIUSEPPE (GELBISON) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
MASSAGGIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
TORNERI PAOLO MARIA (VIRTUS VERONA) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione della segnatura di una rete entra all’interno del terreno di gioco e successivamente ritardava la ripresa del gioco rimanendo sul terreno di gioco per dare indicazioni ai calciatori. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
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