Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Diana e Andreoletti

28.03.2023 19:15 di  Antonino Sergi   vedi letture
Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Diana e Andreoletti
TMW/TuttoC.com
© foto di Claudia Marrone

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 27 e 28 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore Ospiti: 1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo tempo; 2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta da ½ litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze; 4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza conseguenze; 5. al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza conseguenze; 6. al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con l’estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo, senza conseguenze; 7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine della gara, all’interno del terreno di gioco; B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti: 1. nell’avere danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all'interno del Settore loro riservato; 2. nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 2000 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).
€ 2000 TURRIS per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nella Curva Nord intonato, all’ingresso delle squadre in campo e sino al primo minuto di gioco, per la durata di circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in quanto riferiti in modo generico a tutta la squadra, comportamento del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1000 CATANZARO per avere i suoi sostenitori intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori offensivi, insultanti e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di altra Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).
€ 1000 POTENZA 211/640 A) per avere, al 1° minuto della gara, circa duecento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari; B) per avere, al termine della gara, circa cento dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest (ivi presenti nel numero complessivo di milletrecento circa) intonato per tre volte cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 RIMINI per avere per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi durante la partita dai suoi sostenitori posizionati in Curva Est integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato e fatto esplodere, all’interno del recinto di gioco, due petardi di notevole intensità (bombe carta). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 800 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato sei petardi di lieve intensità, senza arrecare alcun danno a persone e cose. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 TRIESTINA per essere tre persone non identificate, ma riconducibili alla Società, transitate al termine della gara all’interno del recinto di gioco e del terreno di gioco, mentre i tesserati e la Squadra Arbitrale erano ancora in campo, e per avere sostato nella zona spogliatoi nonostante non fossero inseriti in distinta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).
€ 400 CARRARESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Gradinata Nord, al 14° e 16° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 400 PRO VERCELLI per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all'interno della Tribuna Ospiti loro riservata. 211/641 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
€ 400 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1. prima della ripresa della gara, mentre le squadre raggiungevano il terreno di gioco, una bottiglia d’acqua semipiena, priva di tappo; 2. al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua semipiena, con tappo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 ALESSANDRIA per avere i suoi sostenitori posizionati in Gradinata Nord intonato, al 50° minuto circa, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
€ 300 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord Franco Mancini, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco una bottiglietta d’acqua in plastica da 0,50 cl mezza vuota, senza recare nessun danno a cose e a persone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 GIUGLIANO per avere consentito ad un tifoso di fare accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare la vittoria della Squadra di casa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
€ 200 GUBBIO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere imbrattato con scritte realizzate con colore nero gli interni e una porta dei bagni a loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023 ED EURO 500 DI AMMENDA
FERRONI ALESSIO (SIENA) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a. n.1, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 APRILE 2023
GIOVE GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione colpendo con un pugno la panchina e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, ripetendola per tre volte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. IV Ufficiale). 

COLLABORATORI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 APRILE 2023
ALESSANDRO VACCA (VIRTUS VERONA) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva verso l’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irriguardose e, al termine della gara, mentre i calciatori e la Quaterna Arbitrale erano ancora in campo, scavalcava la recinzione della Tribuna entrando sul terreno di gioco per poi dirigersi nella zona antistante gli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (referto arbitrale, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
ANDREOLETTI MATTEO (PRO SESTO) A) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all'indirizzo della stessa una frase irrispettosa; B) per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti degli avversari, in quanto rivolgeva la medesima frase ai componenti della panchina avversaria, provocando una situazione di tensione. 211/643 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARCHETTO CARLO (TRENTO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
D'ALTERIO SALVATORE (RIMINI) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava nei confronti di una decisione arbitrale, pronunciando all'indirizzo della stessa frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma1, lett. a), C.G. S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale). DIANA AIMO (REGGIANA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).
RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
BREVI OSCAR ARNALDO (VIS PESARO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.