Playoff, ammende per Casarano, Casertana, Ravenna e Renate
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Primo Turno gare di andata i sostenitori delle Società CITTADELLA, PIANESE, POTENZA e RAVENNA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.
AMMENDA € 500,00
CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, venti palle di carta di cui dieci sul terreno di gioco e dieci nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
RENATE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un proprio tesserato, consistiti nell’avere, al termine del primo tempo, durante il rientro della squadra negli spogliatoi, sferrato un colpo alla porta d’ingresso dello spogliatoio, danneggiandone il pannello superiore. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, un petardo, senza conseguenze; per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 3020 presenti) posizionati nel Settore Tribuna intonato, al 40° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto, nella prima circostanza per dieci volte e nella seconda per cinque volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. divelto e danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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