Coppa Italia Serie C, le decisioni del giudice: tre giornate a Sereni

18.11.2022 17:45 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia Serie C, le decisioni del giudice: tre giornate a Sereni
TMW/TuttoC.com

Il Giudice Sportivo, premesso che, in occasione della gara disputata nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, i sostenitori delle Società ALESSANDRIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 L.R. VICENZA A) per avere tre persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso nel recinto di gioco durante tutto il secondo tempo, i tempi supplementari e i calci di rigore, una delle quali portandosi anche nei pressi della bandierina e della panchina principale e di quella aggiuntiva della Squadra ospitata; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco otto bicchieri di plastica contenenti birra senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 1000 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere al 30° ed al 33° minuto circa della gara, nel Settore loro riservato, due petardi senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 28 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA 15/42

ZOCCHI MORENO (PONTEDERA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei suoi confronti pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 19 DICEMBRE 2022

LUCE GIOVANNI (SANGIULIANO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro mostrandogli un'immagine dal proprio telefonino, urlando ripetutamente al suo indirizzo parole irrispettose ed ingiuriose e proseguendo a pronunciare parole irrispettose nei confronti del predetto anche mentre si trovava all'interno dello spogliatoio della sua Squadra. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la funzione apicale ricoperta dal LUCE (r. arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CICERI ANDREA (SANGIULIANO) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) CANEO BRUNO RAIMONDO (PADOVA)

MARAIA IVAN (LUCCHESE) SESTO MARCO (SANGIULIANO)

PESOLI EMANUELE (VITERBESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SERENI MARCELLO (RIMINI) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone aereo a distanza di gioco, allargava volontariamente il braccio colpendo con forza il viso dell’avversario procurandogli forte dolore e fuoriuscita di sangue dal naso. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo. 15/43

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZANON SIMONE (SANGIULIANO) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase gravemente offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. MARTIGNAGO RICCARDO (ALESSANDRIA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva l’avversario con un calcio sferrato con forza all’altezza dello stinco, dopo che l’avversario si era spossessato del pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.va, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GOLEMIC VLADIMIR (CROTONE) per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterava le proteste con gesti offensivi nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SANDON THOMAS (L.R. VICENZA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

D’ALENA ANTONIO (LUCCHESE)
PANELLI TOMMASO (RIMINI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
COSTANZO DAVIDE (ALESSANDRIA)
MATERA ANTONIO (AVELLINO)
TITO FABIO (AVELLINO)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
PONTISSO SIMONE (CATANZARO)
BONFANTI GIOVANNI (PONTEDERA)
GIANCOTTI ANTONIO (CROTONE)
SEMERARO FRANCESCO (GUBBIO)
RIZZO PINNA ANDREA (LUCCHESE)
MARANO FRANCESCO (RENATE)
MARCHI PAOLO (SAN IULIANO)
DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)
BISOGNO LUCA (VITERBESE)