Giudice Sportivo Coppa Italia, fioccano le multe. Stop per Tomei dell'Ascoli

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AREZZO, BENEVENTO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, MONOPOLI, TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA' AMMENDA € 800,00
FOGGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
SIRACUSA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
LECCO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, per consentire la riparazione di una rete della porta nella quale era presente un buco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
MONOPOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, e al 9° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella prima circostanza per cinque volte e nella seconda per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 22° minuto del primo tempo, e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le occasioni, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 SETTEMBRE 2025
MELUSO MAURO (PERUGIA)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 AGOSTO 2025
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina avversaria avvicinandosi all’Allenatore avversario Sig. CONTE MIRKO con atteggiamento aggressivo e provocatorio così creando un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)
A) per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto esce intenzionalmente dall’area tecnica pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, sostato nel recinto di gioco e per avere, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente nonché mediante l’uso di un telefono cellulare, in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
In particolare, il Sig. TOMEI FRANCESCO comunicava con il Sig. ANTONIO GENTILE il quale, a sua volta, riportava le indicazioni tecniche all’Allenatore Sig. AGOSTINONE GIUSEPPE.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 21 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
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