Giudice Sportivo, epiteti razzisti: sanzione sospesa per la curva bresciana

Giudice Sportivo, epiteti razzisti: sanzione sospesa per la curva brescianaTMW/TuttoC.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Altre news
di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

GARA UNION BRESCIA – PRO PATRIA DEL 22 FEBBRAIO 2026  

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nel referto arbitrale, in particolare, si riporta, tra l’altro, che al 36° minuto del secondo tempo un gruppo di una decina di sostenitori della Società Union Brescia, occupanti il settore Curva Nord, si è avvicinato alla recinzione in prossimità della bandierina del calcio d’angolo. In tale circostanza, i suddetti tifosi hanno indirizzato epiteti razzistici nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a battere un calcio d'angolo; nello specifico, il referto riporta testualmente che il predetto calciatore “riceveva da parte di una decina di tifosi riconducibili alla societa' Union Brescia dei cori che recitavano dei versi: u h uh uh uh (imitazione scimmia). Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Curva Nord era di circa 2581 e una decina di essi si sono resi responsabili della predetta condotta. I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine e dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori della condotta, come sopra specificato in termini percentuali e, quindi, anche assoluti, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nella specie contestualizzato: alla luce della particolare gravità della condotta perpetrata, posta in essere durante la disputa della gara e, quindi, idonea a turbare uno dei protagonisti della stessa; nonché alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente non solo dal Collaboratore della Procura Federale posto tra le due panchine principali ma anche dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). 71/367 Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. P.Q.M. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura in applicazione degli artt. 6, 25 e 28 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società UNION BRESCIA con: A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, privo di spettatori; B) il pagamento di una ammenda di EURO 1000,00. Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA  A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 4.263 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 12° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per due minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra Società; B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 3.379 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 68° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra Società. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione e la particolare deprecabilità della condotta sub A) punto 1), misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 14° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (29) posizionati nel Settore Ospiti Curva Est, intonato: 1. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati 71/368 dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 96° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.  Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare deprecabilità delle condotte, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).  

AMMENDA € 600,00

INTER U23 per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla durata del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).  

AMMENDA € 400,00

BENEVENTO  A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver provocato la bruciatura della parte posteriore di un seggiolino posto nel Settore Ospiti loro riservato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DOLOMITI BELLUNESI per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).  

LUMEZZANE per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in 71/369 applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).  

AMMENDA € 100,00 CASERTANA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, esposto, per tre minuti, uno striscione non autorizzato (di 15 metri). Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.). TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 25% dei 342 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MARZO 2026 VERZE' PAOLO (VIRTUS VERONA) per avere, tra il primo e il secondo tempo, all’interno della zona antistante gli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti chiarimenti forniti dallo stesso, continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo, puntandogli il dito contro e venendo allontanato solo grazie all’intervento di un calciatore della propria squadra. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.  

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VOLPE GENNARO (LATINA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DI GENNARO

FRANCESCO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante i precedenti richiami, continuava a protestare e proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., 71/370 ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VECCHI STEFANO