Giudice Sportivo Girone A: due società multate, inibito Giugliarelli (Dolomiti)

Giudice Sportivo Girone A: due società multate, inibito Giugliarelli (Dolomiti)TMW/TuttoC.com
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Oggi alle 12:10Girone A
di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante  dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 E 28 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori 

SOCIETA'
AMMENDA € 800,00

PRO VERCELLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo di 2 minuti dell’inizio della gara e di due minuti nel secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori (15), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).



DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

GIUGLIARELLI JACOPO (DOLOMITI BELLUNESI)
per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto:
1. si alzava dalla panchina aggiuntiva uscendo dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato;
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava al IV Ufficiale in maniera minacciosa proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 2 lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r.
IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRESCO LUIGI (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)
CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)

AMMONIZIONE (I INFR)
KASIM DIJAR MAHMUD (PRO VERCELLI)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FRANZETTI MAURO (NOVARA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, uscendo dall’area tecnica, proferiva frasi irrispettose e offensive nei loro confronti.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).