Giudice Sportivo, tre giornate all'operatore sanitario della Dolomiti Bellunesi

Giudice Sportivo, tre giornate all'operatore sanitario della Dolomiti BellunesiTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 20:15Girone A
di Antonino Sergi

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 800,00 NOVARA per avere, i suoi sostenitori (circa 30/40) posizionati nel Settore denominato “RETTILINEO” posto subito alle spalle delle panchine, per tutta la durata della gara, proferito espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose, offensive e minacciose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 e del IV Ufficiale; in alcune occasioni, parte dei predetti tifosi, abbandonavano il loro posto per raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco per proferire gli insulti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.). 

€ 100,00 RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell'acqua a temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).

TRIESTINA per avere, Ia totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato, al 44° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SERRADURA NICCOLO (DOLOMITI BELLUNESI) espulso per proteste; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, uscendo dal terreno di gioco, proferiva frasi offensive nei confronti dell'Arbitro. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).