Arezzo, CSA respinge ricorso Cherubin. Sospeso lo stop di Stellone

09.04.2021 19:45 di Valeria Debbia Twitter:    vedi letture
Roberto Stellone
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Roberto Stellone
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Due ricorsi riguardanti l'Arezzo sono stati oggi discussi presso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale: respinto quello relativo alla squalifica di due turni di Nicolò Cherubin, ordinanza e sospensione invece per quanto riguarda la squalifica di mister Stellone in attesa degli accertamenti disposti.

Ecco i comunicati della CSA: 



"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, composta da: Stefano Palazzi Presidente Stefano Agamennone Componente (relatore) Paolo Tartaglia Componente Franco Granato Rappresentante A.I.A. ha pronunciato, nell’udienza in videoconferenza fissata il 9 aprile 2021 a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero RG 163/CSA/2020-2021 proposto dalla società S.S. Arezzo S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cherubin Nicolò seguito gara Sudtirol/Arezzo del 28.03.2021il seguente DISPOSITIVO Sentito l’Arbitro, respinge. Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Stefano Palazzi Presidente Stefano Agamennone Componente (relatore) Paolo Tartaglia Componente Franco Granato Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul reclamo numero RG 162/CSA/2020-2021, proposto dalla società S.S. Arezzo S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. 398/DIV del 30.03.2021; Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore dell’udienza del giorno 9 aprile 2021, tenutasi in video conferenza, l’Avv. Stefano Agamennone; La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, ritenuto opportuno effettuare accertamenti istruttori in ordine alla puntuale individuazione del soggetto che ha proferito le parole in contestazione sulla base delle deduzioni difensive, dei documenti prodotti, sentito anche l’Arbitro, dispone che la Procura Federale effettui gli accertamenti sopra indicati entro il termine di giorni 25 decorrenti dalla data odierna onde consentire il rispetto del termine di cui all’art. 110 comma 2 C.G.S. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti richiesti. Sospende la squalifica irrogata al Sig. Stellone Roberto in attesa degli accertamenti disposti".