Carpi non ammesso in C: le motivazioni del Consiglio Federale

16.07.2021 16:00 di Marco Pieracci   vedi letture
Carpi non ammesso in C: le motivazioni del Consiglio Federale
TMW/TuttoC.com

Il Consiglio Federale nella riunione del 15 luglio 2021;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021;

- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2021/2022, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;

- vista la comunicazione in data 8 luglio 2021 con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CARPI F.C. 1909 S.r.l. le seguenti contestazioni:

La Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 e 8 luglio 2021, esaminata la documentazione prodotta da codesta Società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021.

Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato i seguenti inadempimenti:

- omesso versamento di quota parte delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società stia provvedendo al versamento degli importi suindicati in maniera cronologicamente frazionata senza, tuttavia, che risulti effettivamente in essere una rateazione coerente con l’ordinamento vigente. Il piano di rateazione adottato (apparentemente articolato in 24 rate di cui soltanto due realmente corrisposte) è stato elaborato in totale autonomia da parte della Società e senza che, per quanto consti, risultino effettivamente accordati provvedimenti di rateazione da parte delle competenti Autorità;

- omesso versamento di quota parte delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di settembre e dicembre 2020 e di gennaio e febbraio 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. Dall’istruttoria condotta, infatti, è emerso che la Società stia provvedendo al versamento degli importi suindicati in maniera cronologicamente frazionata senza, tuttavia, che risulti effettivamente in essere una rateazione coerente con l’ordinamento vigente. Il piano di rateazione adottato (apparentemente articolato in 24 rate di cui soltanto due realmente corrisposte) è stato elaborato in totale autonomia da parte della Società e senza che, per quanto consti, risultino effettivamente accordati provvedimenti di rateazione da parte delle competenti Autorità;

- omesso versamento di quota parte dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo. In particolare, dall’istruttoria condotta, è emerso che la Società:

- per le mensilità di ottobre e novembre 2020 ha erroneamente applicato le disposizioni vigenti avendo autonomamente rateizzato i contributi in 24 mesi con il pagamento della prima rata il 30 maggio 2021 (art. 1, commi 36 e 37 della L. n. 178/2020), mentre avrebbe potuto rateizzare gli importi dovuti in quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021 (art.13 bis e quater della L. 176/2020);

- per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2021 ha presentato all’INPS una domanda di pagamento dilazionato in data 23 giugno 2021. Tuttavia, tale domanda in data 24 giugno 2021 è stata respinta dall’Ente per omesso pagamento dei contributi relativi alle mensilità di aprile e di maggio 2021. Successivamente in data 29 giugno 2021 – vale a dire oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato nel 28 giugno 2021

– la Società ha presentato all’INPS una nuova istanza finalizzata a conseguire la possibilità di pagamento rateale la quale, tuttavia, è stata accolta soltanto il 30 giugno 2021 ovvero tardivamente rispetto al suddetto termine perentorio. La intempestività degli specifici adempimenti al riguardo, quindi, non consente di ritenere coerente con la disciplina di riferimento la condotta della Società non potendo altresì rilevare la corresponsione, prima del formale accoglimento dell’istanza di rateazione, del versamento spontaneo ed in autonomia di due rate del piano di rateazione oggetto di accoglimento da parte dell’INPS solo al 30 giugno 2021;

- omesso versamento di quota parte dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali. In particolare la Società:

- per le mensilità di ottobre e novembre 2020 ha erroneamente applicato le disposizioni vigenti avendo autonomamente rateizzato i contributi in 24 mesi con il pagamento della prima rata il 30 maggio 2021 (art. 1, commi 36 e 37 della L. n. 178/2020), mentre avrebbe potuto rateizzare gli importi dovuti in quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021 (art.13 bis e quater della L. 176/2020);

- per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ha presentato all’INPS una domanda di pagamento dilazionato in data 23 giugno 2021. Tuttavia, tale domanda in data 24 giugno 2021 è stata respinta dall’Ente per omesso pagamento dei contributi relativi alle mensilità di aprile e di maggio 2021. Successivamente in data 29 giugno 2021

– vale a dire oltre il termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento fissato nel 28 giugno 2021 – la Società ha presentato all’INPS una nuova istanza finalizzata a conseguire la possibilità di pagamento rateale la quale, tuttavia, è stata accolta soltanto il 30 giugno 2021 ovvero tardivamente rispetto al suddetto termine perentorio. La intempestività degli specifici adempimenti al riguardo, quindi, non consente di ritenere coerente con la disciplina di riferimento la condotta della Società non potendo altresì rilevare la corresponsione, prima del formale accoglimento dell’istanza di rateazione, del versamento spontaneo ed in autonomia di due rate del piano di rateazione oggetto di accoglimento da parte dell’INPS solo al 30 giugno 2021.

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CARPI F.C. 1909 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., le cui ragioni di seguito si trascrivono: Si rileva in via preliminare come la Società abbia presentato un’articolata impugnazione sviluppata su più motivi di censura i quali convergono nel rappresentare (in sintesi) la sussistenza di una sostanziale carenza di colpevolezza a fronte degli inadempimenti contestati e ciò (principalmente) alla luce delle difficoltà interpretative poste dalla eterogenea e concorrente disciplina applicabile nella fattispecie concreta. Nel ricorso risulta altresì prefigurata l’inoffensività delle omissioni contestate tenuto conto del rispetto della ratio propria della disciplina federale.

Tali considerazioni, pur pregevoli e lungamente articolate, non sono tuttavia tali – ad avviso della Co.Vi.So.C. – dal fare venire meno l’oggettività dei rilievi formalizzati con la richiamata nota dell’8 luglio 2021 (cit. all. 1). Sembra, infatti, alla Commissione che ciò che rileva ai fini della disciplina di settore sia (solo) l’oggettività dell’omissione senza quindi che possano acquisire rilievo eventuali altri profili in materia di elemento psicologico sotteso alla stessa (quand’anche gli stessi siano stati determinati – secondo quanto lamentato dalla ricorrente - da una situazione di potenziale incertezza normativa la quale, in ogni caso, dovrebbe essere adeguatamente dimostrata).

In tale prospettiva, pertanto, il ricorso non offre elementi di rivalutazione della decisione già assunta dando conto, al contrario, in maniera puntuale delle singole omissioni contestate le quali non possono ritenersi sanate da versamenti rateizzati spontanei adottati in autonomia dalla Società in carenza dei relativi presupposti normativi; e ciò senza che possano essere apprezzati elementi metanormativi (come il merito sportivo della Società pure richiamato in sede di ricorso) i quali esulano dalla sfera di valutazione della Co.Vi.So.C..

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2021/2022, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale h a d e l i b e r a t o di respingere il ricorso della società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2021/2022.