Penalizzazione Viterbese: arrivano le motivazioni del TFN

28.01.2023 13:00 di  Matteo Ferri   vedi letture
Penalizzazione Viterbese: arrivano le motivazioni del TFN

Il Tribunale Federale Nazionale ha depositato le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di due punti per la Viterbese e che, proprio ieri, aveva portato la società laziale ad emettere un comunicato proprio per chiedere chiarimenti in merito alla vicenda. Come si legge nella decisione del TFN "Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità della sig. Giovanni Capozzoli (amministratore unico della Viterbese n.d.r.).
Com’è noto, infatti, ai sensi dell’art.33, comma 4, del CGS “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:
a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica.
L’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V prevede che “Le società devono documentare alla FIGC - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:
-primo bimestre (1° luglio-31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”.
Ai sensi del combinato disposto delle suindicate norme, pertanto, in relazione al periodo 1° luglio – 31 agosto, il pagamento dei contributi INPS e la relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. devono essere compiuti entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno.
Nella fattispecie de qua risulta pacifico e non contestato che la Società US Viterbese 1908 Srl ha provveduto al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto del piano di ammortamento concesso alla società stessa dall’Ente Esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione relativo, tra l’altro, a contributi INPS non tempestivamente versati, solo in data 18 novembre 2022".

Questo il testo completo della decisione del TFN