Giudice Sportivo: due turni a Mangia. Maglie ai tifosi: multati i giocatori del Pontedera
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 16 e 17 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 13, 14, 15 E 16 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, LECCO, L.R. VICENZA, PONTEDERA, POTENZA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO, TERNANA, VIRTUS VERONA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
GARA PONTEDERA – GUIDONIA MONTECELIO DEL 14 MARZO 2026
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, vista la relazione e il relativo supplemento redatti dai componenti della Procura Federale osserva quanto segue Al termine della gara in oggetto, tutti i calciatori del PONTEDERA indicati nella distinta di gara si posizionavano, rimanendo sul terreno di gioco, nei pressi del settore Gradinata Nord occupato dai loro tifosi. In quel frangente, i sostenitori del PONTEDERA (circa 70 dei presenti) insultavano i calciatori e pretendevano, a più riprese, che i giocatori della loro squadra si spogliassero delle maglie indossate, ritenendoli non degni di portarle. A seguito della reiterata insistenza, tutti i giocatori, dopo aver rimosso i cartelloni pubblicitari, si avvicinavano al divisorio che delimita il Settore occupato dai loro tifosi e, dopo essersi spogliati della maglia, aderivano alla richiesta consegnandola loro. Seguivano poi momenti di forte tensione, dai quali scaturiva anche un acceso diverbio tra tifosi e calciatori; in particolare, il capitano della squadra KABASHI ELVIS veniva offeso ed egli reagiva rispondendo ai tifosi. Inoltre, i calciatori venivano minacciati gravemente dai tifosi. Ad avviso di questo Giudice, il comportamento dei calciatori viola la disposizione di cui all’articolo 25, comma 9 C.G.S. in quanto gli stessi hanno intrattenuto interlocuzioni per un rilevante lasso di tempo con i sostenitori, mentre questi li insultavano e inveivano nei loro confronti, ed hanno altresì adempiuto alla richiesta intimidatoria e denigratoria di spogliarsi delle maglie indossate. Per i motivi esposti, questo Giudice ritiene pertanto di dover comminare, in applicazione degli articoli 4, 25, comma 9, e 13, comma 2, le seguenti sanzioni. A carico dei calciatori della Società PONTENDERA che hanno consegnato la maglietta ai tifosi, come di seguito specificati, la sanzione di € 500 DI AMMENDA: SARACCO UMBERTO, LEO DANIEL COSIMO¸ FAGGI FILIPPO, KABASHI ELVIS, SAPOLA MOTIEJUS, VITALI PABLO, PAOLIERI LAPO, BUCANCIL NABIAN HERCULANO, KANDJE MBAMBI JEREMY, YEBOAH ANKRAH PHILIP, BIAGINI VALERIO, DELL’ AQUILA FRANCESCO, STRADA NICCOLO, GIACOMELLI RAPHAEL, EMMANUELLO SIMONE, MANFREDONIA MATTEO, BUFFON LOUIS THOMAS, PIETRELLI RICCARDO, LUGANO THIAGO MATIAS, WAGNER CANABAL GUILLERMO FEDERICO, RAYCHEV ADRIAN ILIANOV, BEGHETTO LORENZO e CAPONI ANDREA.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 1.048 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato all’8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi al termine della gara dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale sopra il tunnel che conduce agli spogliatoi, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver sputato all’indirizzo dei calciatori avversari mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, così provocando la reazione di uno dei calciatori. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare deprecabilità della condotta sub B), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. al 2° minuto della gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, tre petardi, senza conseguenze; 2. al 28° minuto della gara, lanciato, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 600,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver acceso cinque fumogeni nel proprio Settore provocando il danneggiamento della struttura in muratura a sostegno di quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c, documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al termine della gara, nell’ambito dei festeggiamenti per la promozione conseguita, tre fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 34° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
ALCIONE MILANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, circa duecento aeroplanini di carta e venti bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
FORLÌ per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto la rete era sganciata dalla traversa e si rendeva necessario sistemarla. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).
INTER U23 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una parte del muro sul quale era applicata una protezione in plastica all’interno dello spogliatoio ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 94° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, circa cento fra bicchieri vuoti e bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
POTENZA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato: 1. al 62° minuto della gara, il 50% circa dei 1045 presenti, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto una volta; 2. al 69° minuto della gara, l’80% circa dei 1045 presenti, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
SALERNITANA per avere i suoi sostenitori (circa il 90% dei 508 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato al 21° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
TRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20% dei 315 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 22° minuto del primo tempo e al 18° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 APRILE 2026
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2, in quanto: 1.si alzava ripetutamente dalla panchina, proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; 2. nonostante il primo richiamo verbale, continuava nelle proteste, uscendo dall’area tecnica per manifestare platealmente il proprio dissenso nei loro confronti; 3.dopo la notifica del provvedimento di espulsione, continuava a protestare. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
CRIPPA MASSIMO (RENATE) per avere, al 50° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, applaudiva ironicamente proferendo una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
PIOVANI EDOARDO (UNION BRESCIA) per avere, tra il primo e secondo tempo, all’interno dei locali spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 2, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 MARZO 2026
PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
ROSSI MASSIMILIANO (PERUGIA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CAPPELLA ALESSIO (POTENZA) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, mentre l’Arbitro si dirigeva alla zona di revisione, usciva dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SCOTTO FELICE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)
GINESTRA CIRO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dei componenti la Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI GENNARO FRANCESCO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dei componenti la Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ARALDI GRAZIANO (CARPI) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
MARINO MICHELE (TRAPANI) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva ritardando così le operazioni di revisione. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AUDINO IVAN (LECCO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare con veemenza, urlando e sbracciandosi nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore Responsabile: Ivan Cardia
© 2026 tuttoc.com - Tutti i diritti riservati