Picerno, dalla FIGC due giornate di squalifica per Esposito e Santaniello

09.10.2019 19:00 di Dario Lo Cascio Twitter:    vedi letture
Picerno, dalla FIGC due giornate di squalifica per Esposito e Santaniello
TMW/TuttoC.com

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1210 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Emmanuele ESPOSITO e Emanuele SANTANIELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emmanuele ESPOSITO, calciatore tesserato della società A.S.D. P. AZ Picerno all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all’epoca dei fatti, ed in particolare alla definizione “calciatore” in tale norma contenuta, nonché dall’art. 3.1 stesso Regolamento per aver usufruito dell’opera dell’Avv. Camillo Cannizzaro, in occasione della stipula dell’accordo economico con la società A.S.D. P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso, che per giunta non era iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione;

Emanuele SANTANIELLO, calciatore tesserato della società A.S.D. Team Altamura all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all’epoca dei fatti, ed in particolare alla definizione “calciatore” in tale norma contenuta, nonché dall’art. 3.1 stesso Regolamento, per aver usufruito dell’opera del procuratore sportivo sig. Bruno Di Napoli, in occasione della stipula dell’accordo economico con la società A.S.D. P. AZ Picerno per la stagione sportiva 2018 - 2019, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante, e senza stipulare con lo stesso alcun contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emmanuele ESPOSITO e Emanuele SANTANIELLO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato Lega Pro, valevole per la stagione sportiva 2019/2020 e € 400 di ammenda per il Sig. Emmanuele ESPOSITO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di Lega Pro valevole per la stagione sportiva 2019/2020 e € 400,00 di ammenda per il Sig. Emanuele SANTANIELLO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.