Giudice Sportivo: Adamonis, Barnaba e Corti stangati con tre giornate

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 2 e 3 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)
ADAMONIS MARIUS (PERUGIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo: 1. tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, a gioco fermo, reagiva colpendolo con due piedi sul fianco destro facendolo cadere a terra, senza conseguenze;
2. tenuto una condotta non corretta in quanto, prima di abbondonare il terreno di gioco, protestava e spintonava un avversario, il quale lo stava invitando ad abbandonare il terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il gioco era fermo e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BARNABA TOMMASO (ANCONA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario CORTI ALESSANDRO in quanto, dopo aver ricevuto una gomitata in pancia da questo ultimo reagiva colpendolo con un pugno, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.
CORTI ALESSANDRO (OLBIA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario BARNABA TOMMASO colpendolo, con il pallone non a distanza di gioco, con una gomitata in pancia e provocando la reazione violenta dello stesso.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOCIC MILOS (CATANIA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, mentre gli dava le spalle lo colpiva, con forte intensità, con una manata all’altezza del collo facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SOMMA MARCO (PRO PATRIA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, in un contrasto di gioco per il possesso del pallone, lo scalciava da tergo colpendolo all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta
posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
POLITO VINCENZO (ACR MESSINA)
BENEDETTI SIMONE (AVELLINO)
AMADIO MARCO (RENATE)
PULETTO FILIPPO (SPAL)
KUJABI KALIFA (TORRES)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CICCONI MANUEL (CARRARESE)
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