Giudice Sportivo, ammende per Ascoli, Catania e Salernitana
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 18 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 17 MAGGIO 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Fase Play Off Nazionale Secondo Turno gare di andata i sostenitori delle Società CASARANO, CATANIA, LECCO, POTENZA, RAVENNA e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.
AMMENDA € 1.500,00 ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (plurirecidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00 SALERNITANA per avere, la totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 7500 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e Curva Sud Superiore intonato, al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per quindici volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
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