Giudice Sportivo: ammende per sei squadre. Due turni di stop per Bocchetti

Giudice Sportivo: ammende per sei squadre. Due turni di stop per BocchettiTMW/TuttoC.com
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di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20, 21, 22 E 23 MARZO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, MONOPOLI, PERUGIA, TERNANA, SALERNITANA, SIRACUSA, SORRENTO, TEAM ALTAMURA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00

GIUGLIANO
A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 90 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, all’80° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto per dieci volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti, nell’aver indirizzato, all’84° minuto della gara, uno sputo all’indirizzo di un giocatore avversario mentre si apprestava ad effettuare un calcio d’angolo, senza attingerlo;
C) per avere, circa 10 sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, nella medesima circostanza di cui al punto B), proferito numerose espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del predetto giocatore avversario. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare la riprovevolezza della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)

AMMENDA € 1.000,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (il 90% dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato:
1. al 31° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;
2. al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, esposto, per tutta la durata della gara, due striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 30/35 metri;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 67° minuto della gara, cinque petardi al di fuori del proprio Settore e precisamente nella parte retrostante tra la Curva e il muro perimetrale dell’impianto sportivo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub C) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi tesserati (occupanti la panchina), consistiti, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, nell’aver colpito con un pugno la copertura in plexiglass della panchina da essi occupata, danneggiandola. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

FORLÌ per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell’aver dato un calcio al seggiolino della panchina ospite danneggiandolo in più parti e rendendolo inutilizzabile. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00
NOVARA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa dei 391 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Rettilineo (sottostante la Tribuna Centrale), intonato, al 6° minuto del secondo tempo, in occasione di una revisione FVS, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa due minuti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerato che la condotta è stata posta in essere in occasione di una revisione FVS e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 APRILE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

GRECO VINCENZO (AZ PICERNO)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti degli addetti alla sicurezza della società ospitante in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall’area tecnica per venire a diverbio con loro e non riusciva a raggiungerli solo grazie all’intervento dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art 13, comma 2 C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

UDASSI STEFANO (TORRES)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava al IV Ufficiale, uscendo dall’area tecnica e proferendo parole irrispettose e ingiuriose nei loro confronti, per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2026
MARULLA KEVIN (TRIESTINA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti distraendolo dalla revisione. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ivi comprese le scuse porte dal SIG. MARULLA al termine della gara, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
LANERI GIUSEPPE (SIRACUSA)
per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 APRILE 2026
PARISI LUCA (SIRACUSA)
per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all’altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della società AZ PICERNO) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti. Valutati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere e il ruolo di SLO ricoperto dal SIG. PARISI LUCA, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S.

AMMENDA € 1.000,00
CASILLO GENNARO (FOGGIA)
per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli mostrava le immagini di un’azione sul cellulare e proferiva una frase per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

ULIANO FERDINANDO (SORRENTO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
per avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto: A) al 49° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, con il braccio proteso in avanti, proferiva parole irrispettose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 per contestarne l’operato; B) proseguendo nelle proteste, proferiva una frase blasfema; C) infine, in segno di protesta, calciava un pallone con forza dietro le panchine. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n. 1).

GATTI MICHELE (PERUGIA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

TEDESCO GIOVANNI (PERUGIA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GENCO ALFREDO (BENEVENTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO)
per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quella avversaria, proferendo nei suoi confronti parole irrispettose. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MONTICCIOLO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALABRESE LUIGI (SIRACUSA)
per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all’altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della Società AZ PICERNO) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all'interno o nell'interesse della stessa, attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in quanto responsabile dei raccattapalle).

GIOACCHINO MARTINEZ (SIRACUSA)
per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato avversario SIG. VINCENZO GRECO, in quanto, mentre lo stesso abbandonava il recinto di gioco dopo il provvedimento di espulsione e si trovava all’altezza del tunnel che conduce agli spogliatoi, lo avvicinava (insieme ad altri due tesserati della società AZ PICERNO) e inveiva contro lo stesso e lo spintonava, così inducendo un componente della Procura Federale ad accompagnare il SIG. VINCENZO GRECO sino agli spogliatoi, per evitare ulteriori contatti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all'interno o nell'interesse della stessa, attività comunque rilevante per l'ordinamento federale).