Giudice Sportivo: tredici giocatori squalificati. Due giornate per Curcio

Giudice Sportivo: tredici giocatori squalificati. Due giornate per CurcioTMW/TuttoC.com
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di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 20, 21, 22 E 23 MARZO 2026

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CURCIO ALESSIO (TEAM ALTAMURA)
per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzando la gamba, lo colpiva al volto con i tacchetti, rendendo necessario l’intervento dello staff medico e la sostituzione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese le scuse porte nell’immediatezza, considerati il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, la pericolosità della condotta posta in essere e la impossibilità di proseguire la gara da parte del calciatore attinto dal colpo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (VII INFR)
SALINES EMMANUELE (CAMPOBASSO)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, subito dopo essere stato ammonito, rivolto verso la panchina della sua squadra, proferiva una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KONTEK IVAN (CASERTANA)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

MATERA ANTONIO (SORRENTO)
per avere, al 57° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dalla panchina, protestava platealmente e proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CHIERICHETTI PAOLO (ALCIONE MILANO)
BUCANCIL NABIAN HERCULANO (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DIAW DAVIDE DJILY (CITTADELLA)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
ALBERTINI ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)
KAMATE ISSIAKA (INTER U23)
ANELLI NICOLA (RENATE)
SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA)