Giudice Sportivo: chiusa per una giornata la Curva Nord del Perugia

26.09.2023 17:00 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo: chiusa per una giornata la Curva Nord del Perugia
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Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Giudici Sportivi, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIORENZUOLA, GUBBIO L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERANO

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

GARA RIMINI – PERUGIA DEL 23 SETTEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo, rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue: 1. i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell’incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all’interno dello stadio); 2. le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino; Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; - ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più settori privi di spettatori, -rilevato che dalla richiamata relazione e dalla successiva integrazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Nord; ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo
P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società PERUGIA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA. Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, integrazione proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze; C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

AMMENDA € 800,00

PADOVA per avere i suoi sostenitori, durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare l’inno della propria squadra senza osservare il silenzio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all’interno dell’area di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud: 1. al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; 2. durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare cori di incitamento alla loro squadra senza osservare il silenzio. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato: 1. al 21°minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; 2. al 24°minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.). L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori (circa una decina) posizionati nel Settore Curva Sud, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli atri tifosi (r. proc. fed, r. c.c).

VIRTUS FRANCAVILLA per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SESTRI LEVANTE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale, intonato, al 72°minuto della gara, per tre volte, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS) A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto, a seguito di una decisione arbitrale, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e sbracciandosi e urlando proferiva nei loro confronti una frase irriguardosa; B) per avere, per qualche minuto, impartito disposizioni tecniche ai propri giocatori dopo essere stato espulso, posizionandosi in prossimità della Gradinata Est Ospiti (vuota), in prossimità della bandierina
del calcio d’angolo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERARDOCCO LUCA (GIUGLIANO) perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO) perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
PANELLI TOMMASO (SORRENTO)