Giudice Sportivo: due giornate a Nwanege, Garritano e Jallow

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 29, 30, 31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
NWANEGE KARLSON MUKUM (PERUGIA) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GARRITANO LUCA (COSENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell’avversario con i tacchetti.
JALLOW SULAYMAN (VIS PESARO) per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al petto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CELESIA CHRISTIAN (CAMPOBASSO) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava parole irrispettose al suo indirizzo per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
D’ALENA ANTONIO (CASARANO) per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CHIOSA MARCO (AREZZO)
SGANZERLA RICCARDO (BRA)
GARETTO MARCO (RIMINI)
CORRADI CHRISTIAN (TRENTO)
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