Giudice Sportivo, inibizione per i DS di Ospitaletto, Cerignola e Carpi

Giudice Sportivo, inibizione per i DS di Ospitaletto, Cerignola e CarpiTMW/TuttoC.com
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Ieri alle 23:00Altre news
di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo, nelle sedute del 5 e 6 ottobre 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito a dirigenti, allenatori e staff:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 NOVEMBRE 2026

MUSSO SANDRO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, gli si avvicinava a centrocampo con fare minaccioso e, puntando il dito nella sua direzione a pochi centimetri dal viso, proferiva al suo indirizzo ripetute frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., considerati i minimi edittali di cui alla norma suindicata sanzione che tiene conto anche della29/95qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal Sig. MUSSO SANDRO (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 OTTOBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, sebbene trattenuto da tesserati della sua squadra, entrava sul terreno di gioco e gli si avvicinava con fare minaccioso, proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

BONZANINI ENRICO (CARPI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALORI SIMONE (FOGGIA)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VOLPE GENNARO (LATINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GORINI EDOARDO (TREVISO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LANOTTE VINCENZO (BARLETTA)

VALENTE FEDERICO (LECCO)

MANDORLINI ANDREA (RAVENNA)

TESSER ATTILIO (REGGIANA)

COSMI SERSE (SALERNITANA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRACCIALE GIOVANNI (LATINA)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.