Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Maiuri, inibizione per Vrenna jr

Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Maiuri, inibizione per Vrenna jrTMW/TuttoC.com
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di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante 56/166 dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 novembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 E 31 OTTOBRE E DEL 1 NOVEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, BARLETTA, CAVESE, CITTADELLA, FOLGORE CARATESE, GROSSETO, PESCARA, POTENZA, RAVENNA, REGGIANA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SAVOIA e SPEZIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

SORRENTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’11° minuto del secondo tempo, in occasione di una revisione FVS, numerosi oggetti all’indirizzo del Direttore di gara e del IV Ufficiale di gara. Uno di piccoli dimensioni colpiva su una spalla l’Arbitro, senza procurargli dolore mentre due bicchieri di birra colpivano il IV Ufficiale, il primo, vuoto, alla testa senza provocargli dolore, il secondo, pieno, sulla spalla, rovesciandosi indosso al predetto; 2. al 78° minuto della gara, in occasione di un’ulteriore revisione FVS, un bicchiere di plastica semivuoto che attingeva alla spalla il IV Ufficiale, senza provocargli conseguenze né lesioni fisiche; B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 176 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Distinti: 1. intonato, consecutivamente dall’inizio della gara e fino al 2° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine; 2. intonato, al 2° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte; 3. per avere, all’11° minuto del secondo tempo, in occasione di una revisione di FVS, alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Distinti, proferito numerose frasi ingiuriose nei confronti della Quaterna Arbitrale. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub A), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze 56/167 dannose (ulteriori rispetto all’avere attinto con alcuni oggetti Direttore di gara e IV Ufficiale) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale, supplemento r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica semipiena, che cadeva nel recinto di gioco, nelle immediate vicinanze dell’Arbitro, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità del lancio effettuato, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

LIVORNO A) per avere i suoi sostenitori (il 70% circa dei 1231 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, dal 18° al 20° minuto del secondo tempo, due striscioni (entrambi di 6 metri per 1,5 metri) non autorizzati; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, un petardo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. proc. fed.). PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, quattro petardi e due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. per tutta la durata della gara, uno striscione di 10 metri per 2 metri non autorizzato; 2. dal 16° al 20° minuto del secondo tempo, uno striscione di 20 metri per 2 metri non autorizzato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S. (r. proc. fed.). 

AMMENDA € 200,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti 57/174 violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2026 VRENNA RAFFAELE (CROTONE) per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto e antisportivo nei confronti del tesserato avversario Sig. DE VEZZE DANIELE, in quanto urlava nei suoi confronti, rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti per evitare che la situazione degenerasse. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE VEZZE DANIELE (POTENZA) per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto e antisportivo nei confronti del tesserato avversario Sig. VRENNA RAFFAELE, in quanto urlava nei suoi confronti, rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti per evitare che la situazione degenerasse. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

MAIURI VINCENZO (SORRENTO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per circa un metro al fine di protestare e di contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SCOTTO FELICE (SORRENTO) per avere, tra il primo e secondo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava vivacemente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.