Giudice Sportivo, multate dieci società nei Gironi A e C

28.11.2022 20:40 di Sebastian Donzella Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo, multate dieci società nei Gironi A e C
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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27 NOVEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ESIMENTI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, FIDELIS ANDRIA, PESCARA, POTENZA E TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA
€ 3000 TARANTO 
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, quattordici petardi di notevole potenza nel proprio Settore;
2. nell'avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, tre petardi di notevole potenza;
3. nell'avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza che esplodeva nei pressi della bandierina del calcio d'angolo prossima al Settore Ospiti, danneggiando il manto in erba sintetica (come da fotografie allegate);
4. nell'avere lanciato e fatto esplodere, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole potenza nel Settore Tribuna, occupato dai tifosi dell'Avellino, senza colpire alcuna persona.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che, ad eccezione dei danni provocati al terreno di gioco, non si sono verificate ulteriori conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 2500 POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, al termine del primo tempo, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'avere indirizzato degli sputi verso i Calciatori della Squadra avversaria, senza attingerli;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 96/280 1. al 6° minuto del primo tempo nell'avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco e una all'interno del proprio Settore; 2. al 29° minuto del secondo tempo nell'avere fatto esplodere due bombe carta di cui una lanciata dentro al recinto di gioco ed una all'interno del proprio Settore; 3. nell'avere fatto esplodere, prima dell'inizio della partita, nel Settore loro riservato n° 2 petardi, al 2° minuto del primo tempo n° 2 petardi, all’ 11° minuto del primo tempo n° 2 petardi, al 13° minuto del primo tempo n° 1 petardo ed un petardo a fine gara;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta del bagno donne a servizio del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1800 VIRTUS FRANCAVILLA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere fatto esplodere nel Settore medesimo, al 4° minuto circa del primo tempo ed al 2° minuto circa del secondo tempo, un petardo di media intensità in ciascuna delle due occasioni indicate;
B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato alcuni degli accessori ed una cassetta di scarico posti nel bagno riservato ai tifosi di sesso maschile della squadra ospite. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a causa delle esplosioni dei petardi (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel settore loro riservato al 36°minuto circa del primo tempo e nell'avere lanciato e fatto esplodere un petardo di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 26° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore posizionato nella Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15°minuto circa del secondo tempo, il contenuto di acqua di una bottiglietta che attingeva un Calciatore della Squadra avversaria mentre stava effettuando il riscaldamento all’interno del recinto di gioco; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti 96/281 nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato due petardi, al 12° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 PERGOLETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud locale, dietro la porta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'avere colpito con degli sputi il portiere della squadra ospite al 38° minuto del primo tempo circa, sporgendosi dalla rete metallica di recinzione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere all’interno del recinto di gioco tre bombe carta di elevata potenza rispettivamente al 1° e 3° minuto del primo tempo, senza provocare danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva loro riservata intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria, al 25° minuto del secondo tempo per due minuti circa e dal 36° al 42° circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.). € 500 FOGGIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, consistiti nell’avere acceso nel loro Settore quattro fumogeni, così provocando il parziale danneggiamento di un sedile. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 500 TRIESTINA per avere i suoi sostenitori posizionati nella Curva Sud intonato cori oltraggiosi: 1. al 31° ed al 33° minuto circa del secondo tempo nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria, in entrambe le occasioni ripetendolo per quattro volte; 2. al 32° minuto circa del secondo tempo nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, ripetendolo per quattro volte. 96/282 Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 200 TRENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una porta interna di uno dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).