Giudice Sportivo, multe per SPAL, Cesena, J. Stabia e Triestina

Il Giudice Sportivo, in merito alle gare disputate il 13, 14 e 15 ottobre, ha adottato le seguenti decisioni in merito ai seguenti club:
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CESENA, FOGGIA, JUVE STABIA, L.R. VICENZA, SPAL e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
AMMENDA € 1.000,00
SPAL
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest:
1. al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto tre volte;
2. al 92° minuto della gara intonato un coro offensivo nei confronti della Quaterna Arbitrale, ripetuto per quattro volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul recinto una bottiglietta d’acqua piena e senza tappo il cui contenuto bagnava due Componenti della Procura Federale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
CESENA
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Mare:
1. al 40° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto tre volte;
2. al 93° minuto della gara e immediatamente dopo il termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mare, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco in direzione del portiere della Squadra avversaria, tre bicchieri di plastica, di cui due contenenti liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la condotta sub B) non ha provocato conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TRIESTINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, un bicchiere di plastica contenente birra, senza conseguenze;
B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata Settori B, C e D, intonato al 17° minuto del primo tempo per tre volte un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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