Giudice Sportivo, nuova squalifica per Giuseppe Scienza

14.09.2021 17:30 di  Antonino Sergi   vedi letture
Giudice Sportivo, nuova squalifica per Giuseppe Scienza
TMW/TuttoC.com
© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: "

SOCIETA' AMMENDA

€ 3.000,00 PIACENZA 1. Per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, rotto e scagliato a terra la bandierina di riserva del quarto uomo posizionata su di un tavolo all’esterno dello spogliatoio degli arbitri (persona rientrata nello spogliatoio del Piacenza dopo la condotta posta in essere). 2. Per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una parete dell'ingresso degli spogliatoi, una parete dell'ingresso locale docce ed un porta salviette dei bagni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc.fed.,r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1.500,00 JUVENTUS U23 per avere i suoi sostenitori intonato al 17° del primo tempo cori minacciosi nei confronti dei calciatori avversari ed al 30° del primo tempo offensivi, denigratori ed insultanti per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 1.000,00 PRO VERCELLI per avere, al 25° minuto circa del secondo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di dirigenti della società avversaria, così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'ordine e degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.)

€ 1.000,00 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 45° un rotolo di carta di limitate dimensioni ed al 78° una bottiglietta d'acqua piena senza colpire alcuno all'interno del recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si è verificata alcuna conseguenza. (r. proc. fed, r. c.c.)

DIRIGENTI NON ESPULSI AMMENDA € 500.00

SMERIERI FRANCO Presidente del C.D.A. (PRO VERCELLI) per avere tenuto un comportamento non corretto, mentre si trovava in Tribuna, al 25° minuto circa del secondo tempo, proferendo nei confronti di dirigenti della società avversaria parole offensive, così rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'ordine e degli Steward. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000.00

STRANO OTTAVIO (GIANA ERMINIO) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro: 1. correndo verso di lui, urlando al suo indirizzo parole non percepite nel loro contenuto e contestualmente spingendolo, in maniera leggera, con una mano sulla spalla destra. 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione portandosi verso l'arbitro e mettendosi a una distanza di pochi centimetri dalla sua faccia, continuando ad urlare parole del pari non percepite nel loro contenuto a causa del tono elevato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

OLIVA SABINO (SEREGNO) per aver tenuto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, alzandosi in segno di protesta, effettuando gesti plateali e urlando una frase offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva)
MAYATE MOHAMED (VIRTUSVECOMP VERONA) per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, uscendo intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire in modo provocatorio protestando platealmente nei confronti del direttore di gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 2.000.00

DI DONATO DANIELE (LATINA) per aver al 12° e 41° del primo tempo ed al 64° del secondo tempo ripetutamente pronunciato un'espressione blasfema; sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. ritenuta la continuazione. (r. proc. fed. r. c.c.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIENZA GIUSEPPE (PRO VERCELLI) per avere per i primi 35 minuti del primo tempo diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente da una finestra prospiciente il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. (r.proc.fed.)