Giudice Sportivo, pioggia di ammende. Inibizioni per Magoni e Figliomeni
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 ottobre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00
TREVISO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 73 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato: 1. al 1°, al 10° e al 23° minuto del primo tempo, e al 42° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte; 2. al 1° minuto del primo tempo, al 4° e al 20° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte; 3. al 20° minuto del primo tempo, al 5° e al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto, in ognuna delle predette circostanze, per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
PERGOLETTESE per fatti antisportivi, violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato due pannelli pubblicitari in quanto, al termine della gara, si recavano per festeggiare la vittoria della propria squadra sotto il Settore ove erano presenti i propri sostenitori e, per avvicinarsi il più possibile, colpivano con pedate, abbattendoli, i due pannelli pubblicitari. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, esposto: 1. dal 1° al 3° minuto della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,5 metri non autorizzato, contestualmente al lancio di 200 rotoli circa di carta igienica, contenente una frase riferita al lancio sopra indicato e, pertanto, oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato; 2. dal 62° al 65° minuto del secondo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1,5 metri non autorizzato contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Calcistiche; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto della gara, circa 200 (sopra in numeri) rotoli di carta igienica nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.). SPEZIA A) per fatti antisportivi, commessi da suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato una gamba del tavolo presente nello spogliatoio loro riservato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato una delle luci deputate all’illuminazione della scala di discesa del Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 300 per la condotta sub B)] e in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che 44/133 non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 1947 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, Anello Superiore (secondo Anello), intonato, al 54° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d’acqua nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, cinque bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00 A
UDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 69° minuto della gara, per circa tre minuti, uno striscione (composto da due livelli) di circa 10 metri non autorizzato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGONI OSCAR (RENATE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) lo raggiungeva al centrocampo e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive per contestarne l’operato; B) allontanato da un tesserato della propria squadra, reiterava la predetta condotta nella zona antistante gli spogliatoi, rivolgendo ulteriori frasi irrispettose nei confronti dell’Arbitro. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
FIGLIOMENI GIUSEPPE (CAMPOBASSO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario in quanto: A) mentre un calciatore avversario si trovava a terra, si alzava dalla panchina aggiuntiva, entrava sul terreno di gioco per circa un metro e, urlando e gesticolando in maniera aggressiva, proferiva nei confronti di questi, frasi irrispettose; B) mentre l’Arbitro gli si avvicinava, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose con fare aggressivo e, alla notifica del provvedimento di espulsione, faceva un ulteriore passo all’interno del terreno di gioco, portandosi a circa un metro dall’Arbitro e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 OTTOBRE 2026
PERNA FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.
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