Giudice Sportivo, pioggia di squalifiche per gli allenatori: 6 giornate a Mangia
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società GROSSETO, LECCO, TRENTO, SPEZIA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 400,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato il pannello laterale destro della panchina. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
GROSSETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato diciotto seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, ventidue bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TREVISO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale e alle squadre. Valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. (r. Arbitrale). SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 DICEMBRE 2026
REALE GIACOMO (CAMPOBASSO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto: A) si alzava dalla panchina e spintonandolo proferiva parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) nella predetta circostanza proferiva altresì un’espressione blasfema. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di quattro mesi quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
LONGO GIANLUCA (SPEZIA) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva usciva dall’area tecnica e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto 14/45 componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
STRANO PIERFRANCESCO (TREVISO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a seguito di una sua decisione protestava platealmente comportandosi in modo irrispettoso per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
MANGIA DEVIS (CAMPOBASSO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme, in quanto: A) al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndogli incontro, lo prendeva per un braccio strattonandolo ripetutamente e proferendo nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l'operato e pronunciando ripetute espressioni blasfeme; B) per aver reiterato il predetto comportamento in quanto, dopo l’interruzione del gioco, alla richiesta di sedersi in panchina, proferiva ulteriori parole irrispettose nei suoi confronti e un'ulteriore espressione blasfema; C) alla notifica del provvedimento di espulsione gli si avvicinava con atteggiamento aggressivo puntandogli un dito contro e proferendo parole minacciose nei suoi confronti. Valutate la gravità della condotta posta in essere e le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerata la sanzione determinata nella misura minima di otto giornate quando si verifica un contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. b), 37 e 39 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, entrava nell’area di revisione e protestava nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).
MAESTA STEFANO (OSTIAMARE) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva ripetutamente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DIANA AIMO (PERUGIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato; successivamente, benché invitato alla calma dal IV Ufficiale, reiterava la predetta condotta rivolgendo ulteriori frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELMONTE NICOLA (FOLGORE CARATESE) per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa due metri e protestava nei suoi confronti, al fine di contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
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