Giudice Sportivo, stangate per Lipani e Boufandar: 2 turni di stop
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
LIPANI IACOPO (LATINA) A) per aver, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava con velocità elevata in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza del ginocchio, senza provocargli conseguenze; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta in quanto, rientrato negli spogliatoi, danneggiava il pannello inferiore della porta degli spogliatoi. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione e considerato, con riferimento alla condotta sub A) da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c. c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BOUFANDAR ADAM (PRO VERCELLI) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, interveniva in scivolata con vigoria sproporzionata colpendolo all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e le sue modalità e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KABASHI ELVIS (PERUGIA) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PAPINI FEDERICO (CAMPOBASSO)
MAGNAGHI SIMONE (SAMBENEDETTESE)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (VIS PESARO)
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