Giudice Sportivo, squalificati mister Serpini (Sorrento), Coppitelli (Casertana), Miramari (Forlì)

Giudice Sportivo, squalificati mister Serpini (Sorrento), Coppitelli (Casertana), Miramari (Forlì)TMW/TuttoC.com
Ieri alle 23:45Altre news
di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano, relative a dirigenti, allenatori e staff:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MAGGIO 2026

ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e antisportiva in quanto:

A) proferiva nei confronti di un tesserato avversario, con modi aggressivi, parole offensive e, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, gli si avvicinava in modo minaccioso, cercando il contatto fisico senza riuscirvi;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, avvicinatosi alla zona limitrofa agli spogliatoi, prima di abbandonare il terreno di gioco, calciava con forza una bottiglietta d’acqua e lanciava una sedia presente sulla pista, facendola cadere nel recinto di gioco.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la gravità della condotta tenuta, e la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta nell’occasione dal soggetto sanzionato, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 e 39 C.G.S. Sanzione aggravata in considerazione (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 MAGGIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

CACACE DAVIDE (SORRENTO)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, nonché una condotta non corretta e antisportiva, in quanto:

1. proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato;

2. alla notifica del provvedimento di espulsione, in un primo momento si rifiutava di abbandonare il proprio posto nella panchina aggiuntiva, continuando altresì a proferire parole ingiuriose nei suoi confronti;

3. dopo vari solleciti, abbandonava lentamente il recinto di gioco al fine di perdere tempo, continuando a proferire ulteriori frasi irrispettose nei suoi confronti.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta perpetrata, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 39 C.G.S.

Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2026

BONZANINI ENRICO (CARPI)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava proferendo frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ivi comprese le scuse porte alla squadra Arbitrale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER 10 GIORNI

PATTI MATTEO (ASCOLI)

per avere tenuto una condotta non corretta e antisportiva in quanto, al termine della gara, accedeva sul terreno di gioco direttamente dalla Tribuna Laterale, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 86/DIV del 7.04.2026), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.

Valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19 e 39 C.G.S., (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

FRANZESE FRANCESCO (AREZZO)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, correva sul terreno di gioco per festeggiare provocando gli avversari.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DI LEO FILIPPO (FORLÌ)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina provocando un avversario.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO)

per aver, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TACCHINARDI MARIO (PERGOLETTESE)

per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto abbandonava l’area tecnica e rincorreva il IV Ufficiale, proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, particolarmente deprecabile nella sua dinamica gestuale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA PORTA ANTONIO (FOGGIA)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva una parola irrispettosa nei loro confronti, accompagnata da un gesto per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

DANESI OMAR (INTER U23)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

SERPINI CRISTIAN (SORRENTO)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica di svariati metri e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1 lett. a) C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPRIOLO ANDREA (PINETO)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la realizzazione della rete da parte della squadra avversaria, usciva dall’area tecnica con aria minacciosa, proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.