Giudice Sportivo, 24 giocatori squalificati: due turni per Talarico (Vicenza), Maselli (Picerno) e Celeghin (Trapani)

Giudice Sportivo, 24 giocatori squalificati: due turni per Talarico (Vicenza), Maselli (Picerno) e Celeghin (Trapani)TMW/TuttoC.com
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 00:00Primo piano
di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano, relative ai calciatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TALARICO RAUL (L.R. VICENZA)

per avere, 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva parole offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

per aver, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo aver visionato un episodio su un tablet presente in panchina, si alzava e proferiva parole offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)

per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza della coscia senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

AURILETTO SIMONE (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)

D’ANDREA FILIPPO (PINETO)

GIORICO DANIELE (TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANADA SIMONE (ATALANTA U23)

DEL FABRO DARIO (AZ PICERNO)

FRANCO DANIELE (AZ PICERNO)

DE SANTIS EROS (BRA)

PANELLI TOMMASO (CARPI)

COSSALTER THOMAS (DOLOMITI BELLUNESI)

92/504ROMEO FEDERICO (FOGGIA)

CAPPELLETTI DANIEL (L.R. VICENZA)

ROMANI LORENZO (LECCO)

LONGO SALVATORE (MONOPOLI)

FABRIZI LUCA (PIANESE)

SIMEONI LUCA (PIANESE)

PEROTTI CLEMENTE (PRO VERCELLI)

MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)

GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)

TONETTO MATTIA (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

KRAPIKAS TITAS (GUBBIO)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, mentre passava davanti alla porta degli spogliatoi della società avversaria, proferiva una parola offensiva nei loro confronti, provocandone la reazione.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).