Giudice Sportivo, cinque club multati (oltre al Foggia): ben 5mila euro al Team Altamura

Giudice Sportivo, cinque club multati (oltre al Foggia): ben 5mila euro al Team AltamuraTMW/TuttoC.com
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Ieri alle 23:30Primo piano
di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 19 e 20 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano, relative ai club (qui, a parte, le decisioni su Monopoli-Foggia):

SOCIETA'

AMMENDA € 5.000,00

TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord consistiti nell’aver:

1. lanciato, prima dell’inizio della gara, nel momento dell’ingresso in campo delle squadre:

a) sei fumogeni, di cui quattro sul terreno di gioco e due all’interno del recinto di gioco, causando così la bruciatura di parti del manto sintetico, il danneggiamento di una porzione della rete di una delle porte e il danneggiamento all’impianto elettrico di emergenza e filodiffusione (cavi dell’illuminazione di emergenza e casse acustiche);

b) lanciato, cinque petardi di elevata intensità, di cui due esplodevano sul terreno di gioco.

Il lancio complessivo di fumogeni e petardi di cui sopra rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione del materiale, determinando un ritardo di circa sei minuti nell’inizio della gara rispetto all’orario previsto;

2. lanciato, al 51° minuto della gara, un fumogeno all’interno del recinto di gioco, prontamente rimosso dal personale dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;

3. danneggiato, i battitacchi della Gradinata occupata dai medesimi sostenitori;

4. danneggiato, alcune parti dell’impianto elettrico (canaline e fili della corrente elettrica) posti nei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo e alla intrinseca pericolosità dei lanci, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, al danneggiamento di una porzione della rete della porta e all’impianto elettrico di emergenza e filodiffusione, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.500,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 37° minuto del primo tempo, nel proprio Settore, un petardo che colpiva un tifoso ivi posizionato, il quale veniva trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere e le conseguenze concretamente provocate) misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00

ASCOLI

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80% dei 4508 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 28° e al 31° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto nella prima circostanza per tre volte e nella seconda per sei volte;92/499B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara:

1. due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. trentaquattro bicchieri di plastica vuoti e semipieni di liquido e quattordici confezioni di Caffe Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, cinque bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

DOLOMITI BELLUNESI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).