Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Semeraro del Rimini

Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Semeraro del RiminiTMW/TuttoC.com
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mercoledì 20 settembre 2023, 16:45Altre news
di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato; 2. divelto sei seggiolini e averli lanciati all’interno dello stesso Settore, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA  € 800,00

VIS PESARO
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; B) per avere sette persone non identificate, ma riconducibili alla Società, fatto accesso dopo il termine della gara all’interno del terreno di gioco, mentre la Squadra Arbitrale e i tesserati erano ancora in campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SPAL per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 10° minuto del primo tempo per tre volte, all’11° minuto del primo tempo per tre volte e al 39° minuto del secondo tempo per tre volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Nord Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° minuto del primo tempo per due volte e al 15° minuto del secondo tempo per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SEMERARO FRANCESCO (RIMINI)