Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per gli allenatori Caneo e Abbate

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per gli allenatori Caneo e AbbateTMW/TuttoC.com
martedì 21 novembre 2023, 22:10Altre news
di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:


GARE DEL 18, 19 e 20 NOVEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CESENA, CARRARESE, CATANIA, JUVE STABIA, FOGGIA, MONOPOLI, SESTRI LEVANTE, SORRENTO e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

ANCONA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 44° minuto circa del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore, senza creare danni; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, durante il corso del primo tempo ripetutamente e, nel corso del secondo tempo saltuariamente, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria, e per aver esposto, al 44° minuto del primo tempo, per circa cinque minuti, uno striscione (dalle dimensioni di 1 metro per 3 metri) contenente una frase offensiva nei confronti del medesimo Calciatore della Squadra avversaria; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, all’inizio del primo tempo e per circa nove minuti, esposto, quattro striscioni (dalle dimensioni di circa 1 metro per 10 metri ciascuno) contenenti frasi offensive nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 37° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Sud, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al termine del primo tempo, dal Settore Distinti, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, una della quali colpiva un Collaboratore della Procura Federale, senza  arrecare danno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta sub 2) e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

SPAL A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’inizio della gara, due fumogeni nel recinto di gioco e un fumogeno nel Settore occupato dai tifosi avversari e, al 3° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti connotati da particolare pericolosità (specie per quanto attiene al lancio di fumogeni verso la tifoseria avversaria), rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

ACR MESSINA per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore  Curva Nord, intonato per tre volte, al 45° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, rispetto al quale farebbe, peraltro, difetto il requisito essenziale della percezione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerando che la Società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenticommessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° e al 45° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud -sotto Settore “CSC”, intonato: 1. al 42° minuto del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria; 2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
3. al 73° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

FOGGIA A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 7° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per cinque volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di lieve potenza sul terreno di gioco a ridosso dei cartelloni pubblicitari, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 600,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 500,00

CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 200 e in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,
r. proc. fed., r.c.c.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 93° minuto della gara un bicchiere di plastica semipieno contenente liquido sul terreno di gioco e, nel corso della gara, tre bicchieri semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la
società disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 400,00

TURRIS per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato la porta dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00

TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 19° minuto del primo tempo, ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; 2. al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto un seggiolino posto all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, prima dell’inizio della gara e al 39° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza creare danni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

AREZZO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S., valutate le modalità complessivedella condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ABBATE MATTEO (PERGOLETTESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto, durante il saluto delle squadre, avvicinava la Quaterna Arbitrale e pronunciava al loro indirizzo frasi irriguardose e offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto pronunciava parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione e per avere, a fine gara, reiterato il suo comportamento anche nella zona antistante gli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANEO BRUNO (TURRIS) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si dirigeva verso l’Arbitro e pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le  modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D’EUGENIO DOMENICO (PINETO)
A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva e minacciosa nei confronti dei tesserati avversari, in quanto si avvicinava a quest’ultimi con fare provocatorio determinando così, con il suo atteggiamento, un assembramento di calciatori di entrambe le squadre che potenzialmente poteva generare in rissa; B) per avere reiterato una condotta minacciosa ed ingiuriosa nei confronti del responsabile dei
Commissari di Campo, proferendo al suo indirizzo frasi irriguardose e offensive, dopo essere stato richiamato ad un comportamento più consono.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la pericolosità del comportamento tenuto sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERRONE MARCO (BRINDISI) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante fosse squalificato, prima dell’inizio della gara, faceva accesso sul terreno di gioco e vi sostava per almeno 15 minuti collaborando con il Sig. DANUCCI CIRO (allenatore in seconda della società Brindisi).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).