Giudice Sportivo Coppa Italia: ammenda per il Crotone
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25, 26 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società POTENZA e SAMBENEDETTESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.ù
SOCIETA'
AMMENDA € 200,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto e danneggiato la porta di ingresso dei servizi igienici posti all’interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara, faceva acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 37/DIV del 25.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
MAMMARELLA CARLO (TERNANA)
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPUANO EZIO (GIUGLIANO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CASTAGNA DANIELE (ATALANTA U23) per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo all’indirizzo del predetto una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
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