Giudice Sportivo Girone B: Grosseto-Campobasso, atti a Procura. Turno di stop per 5

Giudice Sportivo Girone B: Grosseto-Campobasso, atti a Procura. Turno di stop per 5TMW/TuttoC.com
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Oggi alle 20:00Girone B
di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 17 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 16 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società PERUGIA, PESCARA, RAVENNA, REGGIANA e TORRES hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: 
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto. 

GARA GROSSETO – CAMPOBASSO DEL 16 SETTEMBRE 2026
Il Giudice Sportivo, in ordine alla dichiarazione del Direttore Generale del Grosseto relativa alla condotta tenuta dal Sig. MANGIA DEVIS, allenatore della Società Campobasso posizionato nella parte superiore della Tribuna Coperta durante l'intero svolgimento della gara, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati, per il relativo seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S. 

SOCIETA'
AMMENDA € 400,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto quattro seggiolini e danneggiato un seggiolino posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).



AMMENDA € 100,00
PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, al 19° minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di
circa 10 metri per 1,5 metri, non autorizzato. 
Valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.). 

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BENUSSI FRANCESCO (ATALANTA U23)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, dapprima proferiva nei loro confronti frasi minacciose e, successivamente, si portava faccia a faccia con un giocatore avversario per poi spintonarlo. 
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. 
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)

VOLPE GENNARO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
BAMONTE GIANLUIGI (FORLI')
LUCARELLI CRISTIANO (LIVORNO)
TURATI MARCO (SPEZIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DI RENZO ANASTASIO (SAMBENEDETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, tentava di colpirlo con un calcio senza riuscirci e successivamente lo strattonava per la maglia, fino al momento in cui veniva allontanato.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, consistente in un tentativo di infliggere un calcio ad un avversario, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIRRA JACOPO (ATALANTA U23)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la maglia, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SPURIO ANDREA (CAMPOBASSO)
per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in uscita dall’area di rigore, interveniva a gamba alta travolgendo l’avversario, che cadeva a terra, senza conseguenze lesive.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la pericolosità della condotta posta in essere a gamba alta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
ROSETTI MANUEL (FORLI')
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. 
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
PERROTTA FRANCESCO SIMON (SAMBENEDETTESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a seguito di una mischia creatasi sul terreno di gioco tra tutte le componenti delle squadre avversarie, lo spintonava e lo strattonava per la maglia, proferendo nei suoi confronti frasi offensive.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.