TFN: Campobasso tenuto al pagamento dei premi per Di Donato
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Divinangelo D’Alesio - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Loredana Germanò - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente DECISIONE
Sul procedimento 1174/TFNSVE/2025-2026, 1174 - Ricorso proposto dalla società RIVER CHIETI 65 (matricola 937829) contro la società CAMPOBASSO F.C. SRL (918120) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore DI DONATO GIACOMO (2168764)
In data 25 Febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Campobasso F.C. Srl (matr. 918120) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giacomo Di Donato (matricola 2168764). Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 576,00 (cinquecentosettantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Campobasso F.C. Srl (matr. 918120) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giacomo Di Donato (matricola 2168764) nella misura di euro 576,00 (cinquecentosettantasei/00) in favore della società SSD a R.L. River Chieti ‘65 (matr. 937829).
----
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Loredana Germanò - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente DECISIONE
Sul procedimento 1226/TFNSVE/2025-2026, 1226 - Ricorso proposto dalla società ASD Sambuceto Calcio (600106) contro la società Campobasso FC S.r.l. (918120) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Di Donato Giacomo (2168764)
In data 26.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DI DONATO GIACOMO (matricola 2168764). Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore DI DONATO GIACOMO (matricola 2168764),nella misura di euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00), in favore della società ricorrente.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore Responsabile: Ivan Cardia
© 2026 tuttoc.com - Tutti i diritti riservati