Giudice Sportivo Girone C: 3 club multati, 3 turni di stop a Ibe del Giugliano
Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 16 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 15 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CASARANO, CAVESE, CROTONE, FOGGIA, GIUGLIANO e SALERNITANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 3° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al termine della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena da 1,5 litri, una bottiglietta d’acqua semipiena da 0,5 litri e un bicchiere di plastica semipieno,
all’indirizzo della Quaterna Arbitrale mentre si accingeva ad entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi; i predetti oggetti terminavano nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 504 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due minuti consecutivamente.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
POLITO DANILO (COSENZA)
in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GRECO LEANDRO (CROTONE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
IBE CHINAECHEREM (GIUGLIANO)
per condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento, ma con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al collo, rendendo necessario l’intervento dei sanitari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASCIANGELO EDOARDO (CATANIA)
per avere, al 38°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
GROPPELLI FILIPPO (CROTONE) per grave fallo di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
AWUA THEOPHILUS (CAVESE)
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