Giudice Sportivo Girone C: due turni di stop per Di Napoli. Sette calciatori squalificati

Giudice Sportivo Girone C: due turni di stop per Di Napoli. Sette calciatori squalificatiTMW/TuttoC.com
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Ieri alle 20:15Primo piano
di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 6 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 5 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, GIUGLIANO, POTENZA e SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA'
AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud – Anello Superiore, esposto, al 2° minuto del secondo tempo, per circa due minuti, uno striscione non autorizzato (di circa 1,5 metri per 15 metri). Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 37° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, in occasione di una revisione FVS, si avvicinava a circa tre metri dall’area di revisione e protestava nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
D'AMICO FELICE (FOGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SIMONETTO FEDERICO (ATALANTA U23)
LLANO MASSA MANUEL TADEO (CASERTANA)
PEZZELLA SALVATORE (CASERTANA)
GALLO ANDREA (CROTONE)
VILLA LUCA (SALERNITANA)