Giudice Sportivo: ammende per tre società, un turno di stop a Modesto

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 7 MAGGIO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Play Off del girone i sostenitori delle Società AREZZO, CATANIA, GIANA ERMINIO, PESCARA, PIANESE e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti nel recinto di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 4.000,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 10° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 19° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, nelle immediate vicinanze di un addetto alla cartellonistica pubblicitaria il quale rimaneva lievemente ferito da una scheggia e, dopo le cure mediche ricevute, riprendeva regolarmente la propria attività.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del petardo e le conseguenze concretamente provocate) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al termine della gara, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra, ripetuto per cinque volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 82° minuto della gara subito dopo l’assegnazione di un calcio di rigore per la squadra avversaria, due bottigliette d’acqua semipiene all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza conseguenze;
C) per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni per ritardare la ripresa del gioco.
Misura della sanzione in cumulo materiale [Euro 1500 per i fatti sub A) e B) in continuazione fra loro e Euro 1000 per i fatti sub C)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, valutata, per la condotta sub C) la sua antisportività e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
CROTONE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un accendino sul terreno di gioco in direzione della panchina avversaria, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MAGGIONI DANIELE (ATALANTA U23)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHI GIANCARLO (GIANA ERMINIO)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 7/2017 del 29/11/2017
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore Responsabile: Ivan Cardia
© 2025 tuttoc.com - Tutti i diritti riservati