Giudice Sportivo: due giornate a Giudici. Un turno a sei giocatori

Giudice Sportivo: due giornate a Giudici. Un turno a sei giocatoriTMW/TuttoC.com
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Oggi alle 17:45Primo piano
di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIUDICI LUCA (PRO PATRIA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell’avversario con i tacchetti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

NOCE MARIO (LIVORNO) per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCOROCCHIO MARTIN (AUDACE CERIGNOLA)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
RIVIERA CORRADO (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)