Catanoso arbitra gara ASC di Calcio a 11 durante squalifica: altri sei mesi di sospensione

Catanoso arbitra gara ASC di Calcio a 11 durante squalifica: altri sei mesi di sospensioneTMW/TuttoC.com
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di Lorenzo Carini

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Claudio Croce - Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Gianfranco Marcello - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 giugno 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29576/744pf24- 25/GC/gb del 6 giugno 2025, nei confronti del sig. Luigi Catanoso, la seguente

DECISIONE

Il deferimento
L’indagine trae origine dalla segnalazione del 20 febbraio 2025 a firma del Presidente della Sezione AIA di Reggio Calabria, sig. Francesco Catona, nella quale si esortava l’intervento della Procura Federale in merito ai comportamenti tenuti dall’associato Luigi Catanoso che - dopo essere stato sospeso ex art. 53 dall’attività in via disciplinare fino al 14.11.2027, ed a partire dal 15.11.2024 - ha continuato verosimilmente ad esercitare attività arbitrale come si evince da alcune fotografie pubblicate dallo stesso sul suo profilo social. A seguito della segnalazione, il procedimento veniva iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 20 febbraio 2025 al n. 744pf24-25. Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Richiesta di informazioni sugli arbitri sigg.ri Antonio Romeo, Francesco Luvara’ e Tullio Barilla’ del 14 marzo 2025, con risposta ed allegata scheda tratta dalla piattaforma sinfonia4you; 2. Verbale audizione del sig. Antonio Romeo del 24.3.2025; 3. Scrennshot ritraente il sig. Tullio Barillà estratto dal sito ASCCALABRIA. La Procura ha, altresì, disposto l'audizione del sig. Luigi Catanoso. All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 6 maggio 2025 al sig. Luigi Catanoso, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini. L’incolpato ha chiesto di essere ascoltato. Con atto del 6 giugno 2025, la Procura Federale ha deferito il sig. Luigi Catanoso, all’epoca dei fatti A.E. CAN C iscritto presso la Sezione di Reggio Calabria e squalificato dal 15.11.2024 al 14.11.2027, come da decisione 0079/CFA-2024-2025, per rispondere - “della violazione dell’art. 42, commi 1, 3 lett. a) e 4 lett. a) del Regolamento A.I.A. per aver diretto la gara REAL FILADELFIA - BOYS MARINATE, disputata in data 08/02/2025, nel Campionato di Calcio a 11 over 35 girone A dell’ASC Calcio Calabria amatori, che non rientra nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, in pendenza della decisione definitiva 0079/CFA-2024-2025, con la quale è stato squalificato dal 15.11.2024 al 14.11.2027”.

La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 26 giugno 2025, con memoria del 29 giugno 2025 il deferito ha riconosciuto la propria responsabilità chiedendo l’applicazione di una sanzione disciplinare determinata nella misura minima prevista dal C.G.S.

Il dibattimento
All’udienza del 26 giugno 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Giorgio Ricciardi il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica. Per il deferito è intervenuto l’Avv. Paolo Gallinelli chiedendo l’applicazione della sanzione nella misura minima.

La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Nel corso della propria audizione, il sig. Luigi Catanoso ha confermato di aver arbitrato, in data 8 febbraio 2025, una gara del campionato ASC Calcio A 11 in località Filadelfia, tra la squadra locale e quella del BOYS Marinate e di aver avuto come assistenti i sigg.ri Tullio Barillà e Antonio Romeo, ma di non essere a conoscenza se gli stessi siano associati all’AIA o se siano iscritti alla sola ASC. Lo stesso ha dichiarato di aver arbitrato anche altre gare del campionato ASC di calcio amatoriale over 35 e calcio A 8, ma mai gare organizzate in ambito FIGC. Pertanto, sulla base degli accertamenti compiuti dalla Procura, è risultato provato che il sig. Luigi Catanoso ha svolto attività arbitrale non autorizzata al di fuori della competenza della FIGC. Tale attività, compiuta dal sig. Catanoso in pendenza della decisione definitiva 0079/CFA-2024-2025, con la quale è stato squalificato dal 15.11.2024 al 14.11.2027, come peraltro dello stesso deferito pacificamente riconosciuto, integra certamente la violazione dell’art. 42, commi 1, 3 lett. a) e 4 lett. a) del Regolamento A.I.A. In merito poi al profilo sanzionatorio, le sanzioni applicabili alla fattispecie sono così individuate dall’art. 63 Reg. AIA:
“a. il rimprovero;
1. la censura;
2. la sospensione sino ad un massimo di due anni;
3. esclusione dall’AIA.”
Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio ritiene congrua la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione da scontarsi all’esito del periodo di squalifica attualmente pendente in capo al deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Luigi Catanoso la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.