Corte Sportiva D'Appello, respinti i reclami di Latina e Avellino

Corte Sportiva D'Appello, respinti i reclami di Latina e AvellinoTMW/TuttoC.com
venerdì 4 marzo 2022, 19:00Altre news
di Gianmarco Minossi

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE II composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore) Francesca Mite – Componente Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 4 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 203/CSA/2021-2022, proposto dalla società Latina Calcio 1932 S.r.l. in data 23.02.2022, avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Andrade Jefferson Siqueira in relazione alla gara Latina Calcio/Avellino del 22.02.2022; Uditi gli Avv.ti Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

nell’udienza fissata il 4 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 207/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 24.02.2022, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Luigi Silvestri in relazione alla gara Latina/Avellino del 22.02.2022; udita l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

nell’udienza fissata il 4 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 197/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in data 21.02.2022, avverso la sanzione dell’inibizione fino al 28 aprile 2022 inflitta al Sig. Franco Lerda, in relazione alla gara Pro Vercelli/Renate del 20.02.2022; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio. Dispone la comunicazione alla parte con PEC.