FIGC, Casertana e Grosseto sanzionate per responsabilità diretta

12.01.2021 15:20 di Marco Pieracci   vedi letture
FIGC, Casertana e Grosseto sanzionate per responsabilità diretta
TMW/TuttoC.com

Con i comunicati ufficiali numero 220 e 223 la FIGC ha deliberato in merito ai procedimenti riguardanti Casertana e Grosseto.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Lidia LONARDO, Giuseppe D’AGOSTINO e della società CASERTANA F.C. S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

LIDIA LONARDO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CASERTANA F.C. S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F. In particolare è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

GIUSEPPE D’AGOSTINO, Procuratore e legale rappresentante pro-tempore della Società CASERTANA F.C. S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di giugno 2020, dovuto a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi inferiori ad euro 50.000,00, utilizzando modalità difformi da quelle previste dall’ all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F. In particolare, è emerso che la Società ha assolto il suddetto adempimento utilizzando un conto corrente diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

CASERTANA F.C. S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lidia LONARDO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CASERTANA F.C. S.r.l. e dal Sig. Giuseppe D’AGOSTINO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la Sig.ra Lidia LONARDO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe D’AGOSTINO, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CASERTANA F.C. S.r.l;

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 365 pf 20/21 adottato nei confronti della società U.S. GROSSETO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S. GROSSETO 1912 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Ceri Simone;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo MARRA CUTRUPI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. GROSSETO 1912 SRL.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2000,00 (duemila/00) di ammenda per la società U.S. GROSSETO 1912 SRL;