Giudice Sportivo, fermati 10 calciatori: 2 turni di stop per Anatriello e Di Serio
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 ottobre 2026 ha adottato le 51/151 deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ANATRIELLO GENNARO (LUMEZZANE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essersi tolto il nastro adesivo dal calzettone, lo scagliava in modo provocatorio verso lo stesso, senza colpirlo, proferendo contestualmente frasi irrispettose per contestarne l'operato. Valutate le modalità complessive della condotta, e in particolare la sua gestualità, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
DI SERIO GIUSEPPE (SPEZIA) per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una manata sul mento, rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUGARELLO MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. 51/156
BOFFELLI ANDREA (LUMEZZANE) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
CANNAVARO ADRIAN (NOVARA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MARENCO FILIPPO (LATINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SAMOTTI NICCOLO (FOLGORE CARATESE)
DAMIANI MATTIA (GROSSETO)
BASSO GIANMARCO (NOVARA)
COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO)
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