Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Volpe e Indiani. Inibito Marchetti
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 ottobre 2026 ha adottato le 51/151 deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24, 25 E 26 OTTOBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ALTAMURA, CATANIA, FOGGIA, LECCO, PERUGIA, POTENZA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SPEZIA, TREVISO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
GARA TRENTO – JUVENTUS NEXT GEN DEL 25 OTTOBRE 2026
Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Trento posizionati nel Settore Tribuna Nord, al termine della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile. In particolare, invita l’Organo requirente ad: • ascoltare i componenti della squadra arbitrale, per verificare se gli stessi abbiano percepito la frase rivolta al tesserato della Juventus Next Gen; • individuare l’eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale. Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.
SOCIETA'
AMMENDA € 1.500,00
TREVISO per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 664 presenti) posizionati nel Settore Tribuna D Locali (Curva Sud), intonato: 1. al 36° e al 38° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un tesserato di altra squadra avversaria, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale ripetuto, nella prima circostanza, per una volta e, nella seconda, per due volte; 2. al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato di altra squadra avversaria, che, in applicazione dei principi enunciati 51/152 dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (a circa 10 metri dal calcio d’angolo e a 5 metri all’interno del terreno di gioco), prontamente rimosso dal personale dei Vigili del Fuoco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato), misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e alla bruciatura del manto erboso sintetico, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 1000 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 15° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per quattro volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver rotto in due punti la rete che divide il predetto Settore dal recinto di gioco. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., 51/153 misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MARCHETTI STEFANO (CITTADELLA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinandosi all’Assistente Arbitrale n. 1, proferiva espressioni irrispettose per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GEMITI GIUSEPPE (REGGIANA) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto: A) dopo essersi avvicinato a quest’ultimo, proferiva nei suoi confronti parole irrispettose per contestarne l’operato; B) avvicinatosi ulteriormente a circa due metri, reiterava la propria condotta gesticolando e sbracciando con fare minaccioso. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, in particolare la sua gestualità e l’irriguardoso avvicinamento al IV Ufficiale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, protestava platealmente sbracciando e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (ALTAMURA) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti di un tesserato avversario, in quanto usciva dall’area tecnica minacciandolo con gesti e parole. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
INDIANI PAOLO (GROSSETO) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva in quanto, usciva dall’area tecnica di circa 5-6 metri e gesticolava urlando in maniera plateale nei confronti di un calciatore della propria squadra. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art.39 C.G.S.
SALVALAGGIO LUCA (LATINA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva espressioni irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).
NUTI FRANCESCO (PESCARA) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
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