Giudice Sportivo, 10 club multati: 2mila euro per il Siracusa

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 13 e 14 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni in merito ai club che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord Settore N, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 18° minuto del primo tempo, dopo un lancio analogo effettuato dai tifosi avversari che non oltrepassava la rete di recinzione fra i Settori, un fumogeno all’interno della Curva Est ove erano posizionati i predetti, senza conseguenze;
2. al termine della gara, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la intrinseca pericolosità della condotta), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.500,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco che esplodeva a circa un metro dalla panchina occupata dalla squadra avversaria costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi in quanto l’Allenatore del Pineto, accusava nell’immediatezza problemi all’udito.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio operato nei pressi della panchina) e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 18° minuto del primo tempo, un fumogeno in direzione del Settore occupato dalla tifoseria avversaria (Gradinata Nord), che, tuttavia, non oltrepassava il proprio Settore di appartenenza, impattando contro la recinzione di separazione.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi comprese la intrinseca pericolosità della condotta, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori (50%), presenti nel Settore Curva Sud, intonato, al 14° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni pubbliche;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Lato Nord Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, due bandiere di circa 1,50 metri per 0,70 contenenti simboli, emblemi o simili non autorizzati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DOLOMITI BELLUNESI per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
ASCOLI
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 40°, al 79° e al 99° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per tre volte;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (20%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 5° e al 41° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto in entrambe le circostanze, per tre volte;
C) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Tribuna Mazzone, intonato, al 79° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CATANIA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. dal 21° al 22° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;
2. al 29° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per dieci volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna IV Settore Ospiti, intonato, al 20° minuto del primo tempo un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
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